in

Aboliti i permessi brevi: fino a 3 mesi basterà dichiarazione

Per soggiorni che non superano i 90 giorni basterà una dichiarazione di presenza alla frontiera o in Questura. Novità anche per chi ospita uno straniero e per i lavoratori distaccati ROMA – Chi rimane in Italia al massimo per tre mesi dovrà solo dire alle autorità "sono qui", senza chiedere un permesso di soggiorno, risparmiando tempo e denaro. È una delle novità previste da un decreto legge approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri (ma non ancora arrivato in Gazzetta Ufficiale) per dare attuazione a delle direttive comunitarie.

L’obbligo di chiedere il permesso per soggiorni di breve durata, come quelli per turismo o affari, viene abolito e sostituito da una dichiarazione. "Per soggiorni inferiori a tre mesi – recita il testo – lo straniero dichiara la sua presenza all’ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno".

Naturalmente questo non vuol dire che chiunque potrà entrare in Italia per soggiorni brevi senza alcuna formalità: il passaggio al consolato per chiedere il visto d’ingresso ( a meno che siano in vigore accordi particolari con il proprio Paese d’origine) rimane indispensabile. L’abolizione dei permessi brevi semplificherà però la vita a uomini d’affari e turisti e inoltre, essendoci meno richieste, alleggerirà anche la gestione degli altri permessi di soggiorno, con benefici per tutti.

Quando il decreto entrerà in vigore, sarà abolita anche la comunicazione scritta che, secondo la legge dell’immigrazione, i padroni di casa devono inviare alle autorità di pubblica sicurezza se danno alloggio o ospitano un cittadino straniero o se gli vendono, affittano o cedono ad altro titolo un immobile. La Finanziaria 2007 ha già abolito la comunicazione alla quale erano tenuti i datori di lavoro.

Un’ultima semplificazione riguarda i lavoratori extraue distaccati temporaneamente presso società italiane da società estere. Se infatti queste ultime di trovano in uno stato dell’Unione europea, per l’ingresso dei lavoratori in Italia non servirà il nulla osta dello Sportello Unico per l’immigrazione, ma basteranno una comunicazione del committente e una dichiarazione del datore di lavoro.

Scarica
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi nell’ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d’infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126)

(12 febbraio 2007)

 

Elvio Pasca

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

IMMIGRAZIONE: LAMPEDUSA; BARCA NON ARRIVA, ALLARME CLANDESTINI

CITTADINANZA: AMATO, E’ TEMPO CAMBIARE LEGISLAZIONE