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Asilo politico. Legge comunitaria: domanda respinta se il Paese è “sicuro”

Il testo approvato ieri definitivamente a Montecitorio obbliga il governo a recepire due direttive in materia. Respinte le domande d’asilo di cittadini di "Paesi sicuri" ROMA – È stata approvata ieri definitivamente dalla camera dei deputati la legge comunitaria per il 2006, che recepisce una serie di direttive europee nell’ordinamento italiano. Tra queste ce ne sono due relative all’ingresso di ricercatori stranieri e al riconoscimento del diritto d’asilo.

Secondo l’articolo 11 delle legge comunitaria, il governo dovrà dare attuazione alla direttiva 2005/71/CE, che vuol favorire la mobilità dei cervelli, introducendo una procedura ad hoc per "l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica". Il Parlamento ha impegnato l’esecutivo a "prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano".

L’articolo 12 è invece dedicato al decreto che dovrà dare attuazione alla direttiva 2005/85/CE, che introduce degli standard minimi nelle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

Secondo il testo approvato ieri, nel caso in cui "il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro", la domanda d’asilo "è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente"."Tra i gravi motivi – specifica ancora l’articolo 12 – possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d’origine o di provenienza e non costituenti reato per l’ordinamento italiano".

Contro l’introduzione del concetto di Paese sicuro punta il dito il Consiglio Italiano per i Rifugiati, secondo il quale in questo modo si "potrà causare il diniego pressoché automatico di una richiesta presentata da un cittadino proveniente da un Paese che rientra in tale definizione, ledendo in tal modo il principio di soggettività che è alla base del diritto d’asilo". "Ogni richiesta di protezione deve essere esaminata individualmente e non su base di presupposti astratti e generalizzati. E poi: chi decide, e su quali basi, se un Paese d’origine è sicuro?" si chiede il direttore del CIR, Christopher Hein.

(18 gennaio 2007)

Elvio Pasca

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