Roma 3 novembre 2011 – Le fonti normative. L’articolo 9 del T.U. immigrazione (d.lgs. 286 del 1998), che disciplinava in passato la carta di soggiorno, è stato modificato, a seguito del recepimento da parte dell’Italia della direttiva europea n. 109 del 2003 (mediante il D.Lgs. n. 3 del 2007), che ha introdotto il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e prevede che “lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1.”
L’articolo 29, richiamato dal citato articolo, regola il ricongiungimento familiare. Tra i familiari indicati al primo comma è indicato anche il coniuge non legalmente separato e di eta’ non inferiore ai diciotto anni.
Il comma 3 lettera b) dell’articolo 29 considera il reddito necessario ai fini del ricongiungimento familiare disponendo che questo deve essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
L’interpretazione dell’Amministrazione
In alcuni casi, l’Amministrazione, anche se la norma di legge lo prevede espressamente, interpretando la direttiva in maniera restrittiva non rilascia, al familiare dello straniero che ha maturato il requisito per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lo stesso titolo di soggiorno se, anche il familiare non risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni. Il requisito della permanenza in Italia per almeno 5 anni ha origine dalla stessa direttiva europea che al punto sei del preambolo prevede che “La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione.”
L’interpretazione del Tribunale Amministrativo
Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo del Piemonte (sentenza n. 1129 del 27 ottobre 2011), ribalta però tale interpretazione restrittiva. Nel caso di specie, si trattava di una richiesta di rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del T.U. da parte di una cittadina albanese coniugata con un cittadino extracomunitario, che aveva richiesto ed ottenuto il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, per se e per i suoi figli. La Questura, aveva rigettato l’istanza motivando che la signora, non presentava il fondamentale requisito della permanenza regolare in Italia per almeno 5 anni. Inoltre, ad avviso della Questura, il rilascio del titolo di soggiorno di ex articolo 9 T.U. non sarebbe stato possibile in virtù dell’abrogazione del comma 4 dell’articolo 30 dello stesso T.U. ad opera del D.Lgs. 30 del 2007 (Il comma 4 abrogato prevedeva che “Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all’articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno”).
Presentato il ricorso avverso il provvedimento di rigetto, la ricorrente non contestava il fatto che non risiedesse in Italia da un quinquennio, ma che, avendo il coniuge raggiunto il requisito per ottenere il permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo, anch’essa, in qualità di familiare come previsto dall’articolo 29, ne avesse diritto.
I Giudici amministrativi, richiamando ulteriori pronunce (in particolare il Tar Emilia Romagna, sentenza n. 253 del 2009 e il Tar Umbria, sentenza n. 263 del 2009), in contrasto con l’interpretazione dell’Amministrazione, hanno ritenuto che, ferma restando la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare (reddito sufficiente e alloggio adeguato), l’anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non risulta espressamente richiesta dalla norma, per il coniuge o i figli minori conviventi per i quali pure sia stato richiesto il titolo.
Inoltre, per quanto riguarda l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 30, è stata ritenuta norma comunque non in contraddizione con la previsione della possibilità, per chi ne abbia i requisiti, di chiedere detto titolo “per sé e per i familiari di cui all’art. 29, comma 1”
La conseguenza di tale assunti, è stata l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento del Questore da parte del Tribunale Amministrativo.
Avv. Andrea De Rossi