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No all’espulsione anche se il familiare italiano convivente è un minore

Corte di Cassazione, ordinanza n. 6694 del 3 Maggio 2012. È sufficiente che sia il genitore del minore ad esprimere la volontà di mantenere la convivenza con il parente extraUE

Roma – 7 maggio 2012 – Il divieto di espulsione di un cittadino extracomunitario convivente con parente italiano entro deve operare anche se il familiare italiano è minore di età poichè è sufficiente che il genitore o chi eserciti la potestà manifesti la volontà di “ricongiungersi” con il parente extraUE.

Nel caso in esame la Questura di Milano aveva rifiutato il permesso di soggiorno per motivi familiari allo zio extraUe di un minore di età (all’epoca dei fatti aveva solo 4 anni) poichè secondo la Questura, il minore non è oggettivamente in grado di manifestare la volontà di ricongiungersi con il familiare. Non aveva, quindi, ritenuta valida la dichiarazione di presa a carico del padre del minore stesso. La corte di Appello di Milano, alla quale si era rivolto lo zio in sede di impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno aveva, invece, dato torto alla Questura e contro tale decisione di era appellato il Ministero presentando ricorso in Cassazione.

Con ordinanza del 3 maggio scorso la Cassazione, dopo anni di querelle, si è espressa precisando che, ai fini dell’applicazione del divieto di espulsione nelle ipotesi previste dall’art. 19 del D. Lgs. 286/98 e del rilasico del permesso di soggiorno in ottemperanza all’art. 28 del Dpr 394/99, anche la convivenza con un minore di età esclude l’espulsione e fa, pertanto, scattare il divieto di espulsione.

E’, cioè, per la Suprema Corte, sufficiente che sia il genitore del minore ad esprimere la volontà di mantenere la convivenza con il parente extraUE, anche ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, la quale, all’art. 12, introduce l’obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di “fanciullo capace di discernimento” e “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” prevedendo, peraltro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite di un rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale”.

Si ricorda che dal 2009 l’articolo 19 del testo unico sull’immigrazione è stato modificato prevedendo il divieto di espulsione solo nei confronti di cittadini stranieri conviventi con un parente italiano entro il secondo grado e non più entro il quarto grado.

Scarica l’ordinanza della Cassazione

Avv. Mascia Salvatore

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