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Cassazione: “No a pena aggiuntiva per clandestini senza documenti”

Solo i regolari vanno puniti per la mancata esibizione di carta di identità e permesso. Altrimenti impossibili espulsioni veloci

Roma – 27 aprile 2011  – I clandestini vanno puniti perchè sono clandestini, ma non anche perché non mostrano alla Polizia documenti validi.

Lo dicono le sezioni unite penali della Cassazione che hanno sancito che “la condotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all’art. 6 comma 3 del decreto legislativo 286 del 1998”, il Testo Unico sull’Immigrazione. Questo, secondo le modifiche introdotte nel 2009 dal pacchetto sicurezza, prevede l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a duemila euro per la mancata esibizione agli agenti di pubblica sicurezza del documento di identità e del permesso di soggiorno.

La Cassazione ha bocciato il ricorso della Procura di Pordenone contro il non luogo a procedere dichiarato dal gup di Pordenone, nel marzo 2010, nei confronti di un moldavo irregolare. L’uomo era stato accompagnato e identificato con il riscontro foto segnaletico presso gli uffici della Questura dove si accertava che lo stesso era sprovvisto di permesso di soggiorno e di ogni documento di identificazione.

Secondo i giudici  “il legislatore ha introdotto un ‘doppio binario’, sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dall’art. 6 (costringendoli a circolare sempre muniti di completa documentazione di identità e di soggiorno) e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzionatorio – repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte illecite in progressione, sempre finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile”.

Quest’ultimo obiettivo rischierebbe però “di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all’art. 6 comma 3 (per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatori dell’espulsione)”. Questo reato, quindi, non riguarda il clandestino anche perchè  ”in quanto irregolarmente presente nel territorio dello Stato, non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno”.

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