Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

Clandestini. Non punibili se rimangono per “giustificato motivo”

La Consulta boccia un articolo introdotto dal pacchetto sicurezza. Scarica la sentenza

Roma – 17 dicembre 2010 – Non può essere condannato chi non obbedisce a un foglio di via perché è troppo povero o comunque ha un altro “giustificato motivo”.

Lo ha sancito la Corte costituzionale, dichiarando illegittimo l’art.14, comma 5 quater del testo unico sull’immigrazione, così come modificato dal “pacchetto sicurezza” del governo Berlusconi. In particolare, è illegittima la “parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo”.

A sollevare la questione di legittimità costituzionale era stato il tribunale di Voghera, chiamato a giudicare una cittadina straniera già espulsa quattro volte e per quattro volte trovata di nuovo in Italia. Naturalmente la donna non era stata mai accompagnata alla frontiera, ma le era stato solo consegnato il decreto di espulsione con l’ordine di lasciare l’Italia entro cinque giorni.

Il 3 gennaio scorso, si legge nella sentenza depositata oggi, la donna era stata sorpresa “mentre soggiornava nel sottoscala di uno stabile abbandonato, privo di ogni servizio essenziale e di riscaldamento, pur essendo la temperatura dell’ambiente di molto inferiore allo zero”. Secondo il tribunale di Voghera, le condizioni di estrema indigenza della donna dovevano ritenersi "giustificato motivo" per impedirle di lasciare l’Italia con i propri mezzi.

Una linea sposata dalla Consulta. "E’ manifestamente irragionevole – spiega la sentenza – che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell’omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo".

Esiste infatti "un ragionevole bilanciamento – sottolinea la Consulta – tra l’interesse pubblico all’osservanza dei provvedimenti dell’autorità, in tema di controllo dell’immigrazione illegale, e l’insopprimibile tutela della persona umana".

Scarica la sentenza

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version