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Clandestinità: tribunali discordanti sull’aggravante

A Milano le prime ordinanze dopo il dl sicurezza. I giudici esprimono argomentazioni diverse

Milano – 6 giugno 2008 – Nei tribunali italiani nascono già le prime contraddizioni in tema di clandestini. I primi due giudici milanesi chiamati ad esprimersi sulla rispondenza dell’aggravante dell’aver commesso il reato in condizioni di clandestinità al dettame costituzionale, hanno respinto le eccezioni. Ma nei due casi affrontati questa mattina a Palazzo di Giustizia hanno usato argomentazioni diverse nelle loro ordinanze.

Ad avviso del giudice della Quarta sezione del Tribunale di Milano, Oscar Magi, lo stesso davanti al quale è in corso il processo per il rapimento dell’ex imam di Milano Abu Omar, l’aggravante è “manifestamente irragionevole” e “appare dettata da contingenti ragioni di politica emergenziale e sicuritaria e non da consistenti profili di natura sostanziale”. La questione è quindi “fondata”, ma non rilevante nel processo a un giovane cileno accusato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto l’aggravante della clandestinità era assorbita da altre aggravanti (è stato condannato a sei mesi, pena sospesa).

Secondo il legale del cileno, Mario Petta, il giudice ha accolto le sue argomentazioni. La norma, per l’avvocato, “introduce un discrimine tra le persone presenti sul territorio italiano regolarmente e i cosiddetti ‘clandestini’ a prescindere dalle loro concrete condotte criminali e/o alle loro modalità di esecuzione, introducendo una sorta di diversa qualità dell’azione a seconda di chi la commetta, solo come conseguenza di un illecito amministrativo”.

Introduce, inoltre, “un concetto di presunzione assoluta di pericolosità di tutti i clandestini, sottraendo tale valutazione al giudice che in concreto ha già altri mezzi giuridici per valutare le condotte e comminare le giuste pene”.

Per il giudice Ilaria Freddi, che ha inflitto otto mesi a un marocchino accusato di spaccio di cocaina, invece, “un diverso trattamento riservato ai clandestini appare giustificato, anche se in maniera non condivisibile, da scelte di politica legislativa non sindacabili”. L’aggravante, “pur essendo inerente a una condizione personale del reo, appare ancorata alla specifica situazione di fatto in cui lo stesso si trova a seguito di un proprio consapevole comportamento quale quello dell’introduzione e permanenza illegale sul territorio dello Stato”.

Questione di legittimità costituzionale, quindi “manifestamente infondata”, ma “irrilevante” nel processo, perché superata dalla decisione di ritenere prevalente l’attenuante della ‘lieve entità’ della droga (0,90 grammi) rispetto all’aggravante di clandestinità.

In aula c’è stato anche qualche momento di tensione, quando un gruppetto di giovani ha esposto uno striscione con la scritta ‘No alle leggi razziali’ e ha scandito lo slogan. Sono stati accompagnati fuori con decisione dai carabinieri. Nel frattempo, a Pavia, con l’applicazione dell’aggravante, un egiziano ha patteggiato la pena a due anni e 400 euro di multa per aver rubato l’auto ad un edicolante. L’immigrato era stato fermato lunedì scorso, dopo aver rubato un’auto alla periferia della città lombarda.

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