Versamenti entro il 10 luglio per il secondo trimestre 2008. La tabella per calcolare gli importi
ROMA – 1 luglio 2008 – Tra il 1 e il 10 luglio vanno versati i contributi dei lavoratori domestici (come colf e badanti) per il trimestre aprile-giugno 2008.
Si può fare tutto via internet, attraverso il sito www.inps.it, oppure utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps a casa dei datori di lavoro. Chi non li avesse ricevuti può ritirarli di persona presso un ufficio INPS, richiederli telefonicamente al numero 803164 o scaricarli dal sito internet www.inps.it.
Il contributo per i lavoratori domestici è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro: se quest’ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l’orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l’importo della retribuzione oraria. In quest’ultimo caso l’importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro.
Ricordiamo che il datore di lavoro deve versare l’intero importo del contributo, compresa la quota a carico del lavoratore, che potrà poi essere trattenuta dalla busta paga. Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario in relazione alla retribuzione:
Ecco la tabella con i contributi in vigore per tutto il 2008:
Retribuzione oraria effettiva |
Retribuzione oraria convenzionale |
Contributo con CUAF |
Contributo senza CUAF * |
Rapporti di lavoro di durata inferiore alle 24 ore settimanali: |
|
. |
. |
– Retribuzione oraria effettiva |
€ 6,16 |
1,29 (0,31) |
1,25 (0,31) |
– Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,95 a € 8,48 |
€ 6,95 |
1,46 (0,35) |
1,42 (0,35) |
– Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,48 |
€ 8,48 |
1,78 (0,43) |
1,73 (0,43) |
Rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali: |
€ 4,48 |
0,94 (0,22) |
0,91 (0,22) |
*Il contributo senza la quota CUAF (Cassa Unica per gli assegni familiari) è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.
EP