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Consiglio Stato 5 agosto 2008 Legittimo rinnovo pds per erronea valutazione norme immigrazione

Consiglio di Stato – VI Sezione  – Sentenza n. 3885 del 5 agosto 2008
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da un cittadino extracomunitario contro il diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno. Il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di una condanna penale, riportata per violazione delle norme dettate a tutela del diritto d’autore ed implicante la revoca del permesso di soggiorno e la contestuale espulsione con accompagnamento alla frontiera,  ex art. 26, comma 7 bis del Testo Unico Immigrazione. Il Collegio non condivide le conclusioni della sentenza appellata, che ritiene irrilevante l’esclusiva riferibilità della predetta norma ai “lavoratori stranieri, che intendano svolgere nel territorio dello Stato un’attività non occasionale di lavoro autonomo”, pur essendo pacifico che, nella situazione in esame, il lavoratore interessato fosse occupato come operaio  presso una ditta con contratto di lavoro a tempo determinato. Al riguardo va rispettato il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, in grado di incidere autoritativamente su diritti o interessi solo nei casi previsti dalla legge, con conseguente impossibilità, per l’interprete, di prescindere dai presupposti applicativi delle norme attributive del potere, che, nel caso di specie, vedono distinte disposizioni legislative per i lavoratori autonomi e per quelli assunti con contratto di lavoro subordinato. Solo per i primi, infatti, è previsto che la condanna per svolgimento di attività di contraffazione, o vendita di merci contraffatte, o altri reati inerenti la violazione del diritto d’autore implichi automaticamente la perdita del permesso di soggiorno; per i secondi, la normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 5, comma 5 del medesimo D. Lgs. n. 286/1998, secondo cui “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”. Nella situazione in esame, dovendosi provvedere al rinnovo di un permesso di soggiorno, per documentata sussistenza di attività di lavoro dipendente dello straniero interessato, la normativa applicabile non poteva che essere quella da ultimo citata, non senza valutazione della condotta, sanzionata in sede penale, ma sulla base di parametri più complessi di quelli, genericamente esposti nel provvedimento impugnato. Per le ragioni esposte il Collegio ritiene fondato l’appello.

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