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Consiglio Stato 9 giugno 2009 Diniego emersione lavoro irregolare in presenza segnalazione SIS

Consiglio di Stato Sentenza n. 3559 del 9 giugno 2009
L’appellante ritiene che il giudice di primo grado, nel respingere il ricorso sarebbe incorso nell’errore di considerare sufficiente, ai fini del diniego di emersione del lavoro irregolare, il mero riferimento (senza ulteriori indagini in ordine alle ragioni sottese alla segnalazione) al fatto in sè che il ricorrente risulterebbe segnalato nel Sistema d’Informazione Schengen, come soggetto non ammissibile in area Schengen. Nel caso di specie la questione giuridica da dirimere concerne il seguente quesito: se integra un valido motivo ostativo, ai fini della regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente di un cittadino extracomunitario, il fatto in sé che tale cittadino risulti segnalato nel Sistema d’Informazione di Schengen (SIS) ovvero se l’Autorità amministrativa nazionale sia comunque tenuta, prima dell’eventuale diniego, a svolgere una verifica circa le motivazioni sottese alla intervenuta segnalazione. Il Collegio è persuaso, anche sulla base della giurisprudenza della Sezione (cfr., tra le tante, decisioni nn.7377/05 e 1129/08), che al quesito debba darsi risposta positiva, nel senso di non ritenere imprescindibile una verifica preliminare, da parte dell’autorità investita della decisione sulla istanza di regolarizzazione, delle ragioni sottese alla intervenuta segnalazione. Infatti, l’art. 1 comma 8 lett. b)  del D.L. 9.9.2002, n. 195 ( convertito in legge dall’art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:…b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l’Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS,  della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen. Sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, pertanto, il legislatore nazionale ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una segnalazione nel SIS del soggetto extracomunitario interessato. Alla luce di ciò l’appello va rigettato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3559/09
Reg.Dec.
N. 10573 Reg.Ric.
ANNO   2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Catalin Cristian Serban, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Andrea Martire ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Clitunno n. 51;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
la Prefettura di Milano in persona del Prefetto p.t., non costituita;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia Sez. I, n. 1592  del 3 maggio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 31 marzo 2009 relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg.
Udito l’Avv. dello Stato Bruni;
FATTO E DIRITTO
1. Il signor Catalin Cristian Serban, cittadino extracomunitario, impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso prodotto avverso il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare adottato dal Prefetto di Milano sulla istanza presentata ex lege 222/02 dal signor Francesco Tineo, datore di lavoro del ricorrente.
2. A dire dell’appellante, il giudice di primo grado nel respingere il ricorso sarebbe incorso nello stesso errore compiuto dall’autorità prefettizia in sede di adozione dell’atto di diniego impugnato in primo grado. E cioè quello di considerare bastevole, ai fini del diniego della positiva finalizzazione della pratica di emersione del lavoro irregolare ( allo scopo di ottenere per tal via il titolo di soggiorno), il mero riferimento ( senza ulteriori indagini in ordine alle ragioni sottese alla segnalazione) al fatto in sè che il ricorrente risulterebbe <segnalato> nel Sistema d’Informazione Schengen, come soggetto non ammissibile in area Schengen.
3. Di qui la riproposizione dei motivi di impugnativa di primo grado,  e la deduzione dei vizi di violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/90, nonché dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria, disparità di trattamento nonché violazione del diritto all’unità familiare; con la richiesta consequenziale di annullamento, in uno alla riforma della impugnata sentenza, del decreto prefettizio impugnato in primo grado.
4.Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
Con ordinanza n. 608 del 2 febbraio 2005 la Sezione quarta di questo Consiglio accoglieva la istanza di sospensione della sentenza impugnata.
All’udienza del 31 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
5. L’appello è infondato e va rigettato.
5.1 La questione giuridica da dirimere può compendiarsi nel seguente quesito: se integra un valido motivo ostativo, ai fini della regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente di un cittadino extracomunitario, il fatto in sé che tale cittadino risulti <segnalato> nel Sistema d’Informazione di Schengen ( d’ora in poi SIS) ovvero se l’Autorità amministrativa  nazionale sia comunque tenuta, prima dell’eventuale diniego, a svolgere una verifica circa le motivazioni sottese alla intervenuta segnalazione.
Il Collegio è persuaso, anche sulla base della giurisprudenza della Sezione (cfr., tra le tante, decisioni nn.7377/05 e 1129/08), che al quesito debba darsi risposta positiva, nel senso di non ritenere imprescindibile una verifica preliminare, da parte dell’autorità investita della decisione sulla istanza di regolarizzazione, delle ragioni sottese alla intervenuta <segnalazione>.
5.2 Infatti, l’art. 1 comma 8 lett. b)  del D.L. 9.9.2002, n. 195 ( convertito in legge dall’art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:…b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l’Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS,  della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell’ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti ( e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative ( da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell’art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che <I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che ( 3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata nè sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d`ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
5.3 Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza ( tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una <segnalazione> nel SIS del soggetto extracomunitario interessato.
Da tanto consegue il rigetto dell’appello e la conferma della impugnata decisione.
Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso a Roma, in palazzo Spada, oggi 31 marzo 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,  Sezione sesta, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone   Presidente
Paolo Buonvino   Consigliere
Maurizio Meschino   Consigliere
Roberto Garofoli   Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg  Consigliere est.

Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere       Segretario
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG     STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9/06/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
p. Il Direttore della Sezione
GIOVANNI CECI

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero………………………………………………………………………………….

a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

      Il Direttore della Segreteria

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