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Corte Cassazione 20 marzo 08 Nullità espulsione per omessa traduzione

E’ nullo il decreto di espulsione non tradotto nella lingua dello straniero.

Cassazione Sentenza n. 7564 del 20 marzo 2008

Decreto espulsione – Obbligo traduzione – Nullità per omessa traduzione

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una cittadina bulgara, a cui nel 2006 era stato notificato un decreto di espulsione redatto in lingua italiana. Con le censure svolte la ricorrente eccepisce la nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione nella lingua bulgara del provvedimento impugnato e la insussistenza dei motivi di ordine pubblico. Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha stabilito che: “in tema di espulsione amministrativa dello straniero, è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorché accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, ma senza la preventiva giustificazione dell’impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta”. La Cassazione, inoltre, nella sentenza statuisce che, il conferimento della procura ad litem in italiano da parte di un cittadino straniero, non è sufficiente a far presumere un’adeguata conoscenza della lingua italiana da parte di quest’ultimo facendo così venir meno l’obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero, così come previsto dagli artt. 2, comma 6, e 7, del d.lgs. n. 286 del 1998.

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