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Direttiva Amato-Mastella: stretta sulle espulsioni, meno pressioni sui Cpt

ROMA – Il ministro dell’Interno, Giuliano Amato e il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, hanno firmato una direttiva interministeriale che permette l’identificazione in carcere dei detenuti extracomunitari da espellere e rende più efficiente il sistema dei rimpatri.

Si introducono, infatti, nuove procedure che, attraverso una più stretta collaborazione tra le autorità carcerarie e le forze di polizia, consentiranno l’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’identificazione durante la permanenza in carcere dei cittadini extracomunitari. Una volta ottenuta l’identificazione il detenuto sarà poi trasferito in un penitenziario quanto più possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto. E da qui, al momento della scarcerazione – che sarà comunicata con debito anticipo dalle autorità carcerarie alla Questura – lo straniero sarà rimpatriato.

Si intende così rendere più efficiente il sistema delle espulsioni, che si è dimostrato, almeno a partire dall’anno 2003, molto poco efficace proprio per la difficoltà a identificare i soggetti da allontanare. E si alleggerirà, nello stesso tempo, la pressione sui Cpt, dove questi soggetti venivano destinati al momento della scarcerazione per essere identificati (con un tempo massimo di 60 giorni, dopo essere stati in carcere spesso per anni).

Ecco come funzionerà il nuovo sistema

La Collaborazione tra autorità carcerarie e Questure. Innanzitutto la Questura deve essere prontamente informata dalla direzione dell’Istituto di pena interessato dell’emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da paesi extracomunitari. Allo stesso modo deve essere tempestivamente informata della data prevista per la scarcerazione. A tal fine, ogni bimestre, ciascuno istituto dovrà comunicare l’elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre. Analoga tempestiva comunicazione viene fatta nel caso in cui il magistrato di sorveglianza dovesse disporre l’anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigente disposizioni.

Il direttore dell’istituto di pena, su richiesta del questore competente all’esecuzione dell’espulsione, provvede poi ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell’orario di partenza del mezzo di trasporto con il quale avverrà il rimpatrio, ad esempio anche in ore mattutine o notturne se il volo parte nella mattina del medesimo giorno.

Il Fotosegnalamento. Le forze di polizia, utilizzando strutture proprie o di altri corpi di polizia, devono eseguire le operazioni necessarie per il fotosegnalamento dattiloscopico (cioè il rilevamento delle impronte delle dieci dita ruotate e non piane; e la fotografia di fronte e di profilo a capo scoperto) dei cittadini extracomunitari subito dopo l’arresto e, comunque, prima che questi vengano condotti in udienza per la convalida.

La Polizia penitenziaria, al momento in cui lo straniero viene condotto in carcere, accerterà che sia stato eseguito il fotosegnalamento dattiloscopico ovvero ne solleciterà l’adempimento. In caso negativo l’extracomunitario deve essere portato presso l’ufficio della forza di polizia per adempiere alla procedura.

Una copia del cartellino fotodattiloscopico sarà inviata alla polizia penitenziaria dell’istituto ove lo straniero è detenuto per essere allegata al suo fascicolo personale, ma soprattutto la forza di polizia che ha proceduto all’arresto provvede subito ad inviare copie del cartellino anche all’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia ove ha sede l’istituto penitenziario.

L’identificazione. La Questura competente, in questo modo, può avviare la procedura di identificazione immediatamente dopo l’emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorità diplomatiche dei Paesi di possibile provenienza degli immigrati.

Da questo momento comincia un percorso che vede una stretta collaborazione tra le forze di polizia interessate, comprese le autorità carcerarie. L’istituto penitenziario, dove lo straniero è detenuto, costituisce infatti un luogo privilegiato di osservazione per agevolare l’identificazione. L’Amministrazione penitenziaria, attraverso il contatto diretto e quotidiano con il detenuto, può acquisire elementi utili (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) che devono essere forniti alla Questura competente. Quest’ultima, da parte sua, si farà periodicamente parte diligente per acquisirli. Allo stesso modo la polizia giudiziaria avrà cura di comunicare alla medesima Questura ogni altra notizia emersa nel corso delle successive indagini che possa risultare utile all’identificazione.

Un altro elemento molto importante a fini dell’identificazione sarà il ricorso nel più breve tempo possibile ai colloqui con l’autorità diplomatica dei presunti Paesi di origine degli stranieri. Per favorire questi colloqui l’Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle Questure, provvederà a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalità presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle rispettive rappresentanze diplomatiche. E le Questure forniranno tutto il supporto e l’assistenza necessari affinché il colloquio possa avvenire in tempi rapidi.

L’espatrio. Sarà anche rafforzata e resa più celere l’acquisizione da parte della Questura del provvedimento di espulsione, del documento valido per l’espatrio e l’individuazione del vettore per la partenza.

La direttiva inciderà anche sulla fase materiale del rimpatrio. L’amministrazione penitenziaria, d’intesa con la questura competente, conclusa la procedura di identificazione, trasferirà infatti l’extracomunitario in un istituto penitenziario quanto più possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto. E, grazie al coordinamento tra orario di scarcerazione e partenza, l’espulsione potrà avvenire immediatamente.

I Cpt. In questo modo sarà anche possibile, in linea con le indicazioni del rapporto De Mistura, evitare le criticità emerse in questi anni in relazione al trattenimento nei Cpt di questi soggetti. L’identificazione per i detenuti avverrà in carcere, che è il luogo più utile ad ottenere il riconoscimento, e non più nei Cpt, luogo destinato più utilmente al riconoscimento di altri soggetti.

(30 luglio 2007)

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