Roma – 10 aprile 2012 – Più facile convertire le patenti in Italia per i cittadini dell’Ecuador. Dal 12 marzo è entrato in vigore l’accordo che l’Italia ha stipulato con l’Ecuador. L’accordo ha validità 5 anni e cesserà i suoi effetti a marzo del 2017.
Gli uffici della Motorizzazione Civile, spiega una circolare del ministero dei Trasporti, possono quindi accettare le domande di conversione della patente di guida, in corso di validità rilasciate dall’Ecuador. La conversione viene effettuata senza esami, per i titolari di patente ecuadoriana, residenti in Italia da meno di 4 anni al momento della presentazione dell’istanza, in conformità di una tabella di equipollenza che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ecuadoriane alle categorie di patenti italiane.
Gli uffici, dopo aver ricvuto le istanze di conversione, inviano tramite fax una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana. Nell’istanza va indicato il numero di fax a cui il mittente intende ricevere al risposta. Gli Uffici della Motorizzazizone, prima di procedere alla conversione, possono richiedere ulteriori informazioni alle Autorità Diplomatiche Ecuadoriane.
Le patenti ecuadoriane convertite, devono essere restituite al Consolato dell’Ecuador in Italia.
Le patenti estere presentate per la conversione, specifica in via generale la circolare, non devono essere ritirate all’atto della presentazione dell’istanza poichè, nelle more della conversione il conducente può condurre veicoli in Italia o all’estero con la propria patente. La patente estera deve essere ritirata al momento della consegna del documento di guida italiano. In assenza della patente estera (ad es. smarrita o sottratta) il documento italiano non potrà essere rilasciato.
Non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie, conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. In allegato alla circolare è presente l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.
Scarica
Avv. Andrea De Rossi