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Espulsioni: ora il ricorso anche per posta

La Corte Costituzionale dichiara illegittima la Bossi-Fini nella parte in cui non consente di impugnare il decreto di espulsione tramite servizio postale

Roma – 16 luglio 2008 – L’immigrato clandestino espulso dall’Italia con un decreto del prefetto ha diritto a presentare ricorso al giudice di pace anche per posta e non più solamente con la consegna a mano in cancelleria tramite il difensore o la rappresentanza diplomatica. Unica condizione: che “sia stata accertata l’identità” dello straniero.

Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del testo unico sull’immigrazione del 1998 così come modificato dalla legge ‘Bossi-Fini’ e dalla legge n. 271 del 2004 con cui l’allora governo Berlusconi dovette intervenire dopo la prima bocciatore della Consulta alle norme sull’immigrazione.

La Corte Costituzionale ha così dato ragione al giudice di pace di Torino che aveva sollevato questione di legittimità della ‘Bossi-Fini’ per violazione dell’art. 3 (principio di uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

Il sistema delineato dalla norma denunciata – scrive la Corte Costituzionale – “nel consentire allo straniero di sottoscrivere personalmente il ricorso, prevede che quest’ultimo sia depositato presso la cancelleria del giudice competente, o, in caso di rientro nel Paese d’origine o in altro luogo, che sia presentato per il tramite dell’autorità consolare o diplomatica italiana nel Paese di destinazione. La presentazione del ricorso, in altri termini, viene articolata in modo tale da garantire la certezza circa l’identità dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione”.

Infatti, nei casi di proposizione del ricorso per mezzo del difensore o della rappresentanza diplomatica, oppure di deposito del ricorso nelle mani del cancelliere, “questa garanzia risulta pienamente assicurata”. “Nel caso, invece, di trasmissione del ricorso a mezzo posta l’identità del ricorrente potrebbe non risultare garantita. Conseguentemente – affermano i giudici costituzionali – non potrebbero ritenersi soddisfatte quelle esigenze di certezza perseguite dal legislatore.

Ma quando la certezza sull’identità dello straniero c’è, non v’è ragione di escludere l’utilizzabilità del servizio postale per la presentazione del ricorso. In tale ipotesi, infatti, l’esclusione risulterebbe incongrua”. Ecco perché, secondo la Corte, “va dichiarata l’illegittimità costituzionale” dell’art. 12, comma 1, della ‘Bossi-Fini’ del 2002 nella parte in cui non consente allo straniero di utilizzare il servizio postale per impugnare il decreto di espulsione.

Scarica la sentenza della Corte Costituzionale

A.I.

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