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Il matrimonio dello straniero non può essere limitato dalla condizione di regolarità

La sentenza della Corte Costituzionale
13 agosto 2011 – Il matrimonio è un diritto fondamentale, e come tale non può essere limitato dalla regolarità o meno del soggiorno dello straniero.
Importante sentenza della Corte Costituzionale, la numero 245 del 20 luglio 2011, che dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116 c.c. nella parte in cui prevede che per sposarsi in Italia, lo straniero debba essere in possesso di un valido titolo di soggiorno, riapre di fatto la possibilità ai cittadini stranieri, anche irregolari, di contrarre matrimonio.


L’articolo 116 del codice civile
Come noto tale possibilità era stata limitata ai soli cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009. Prima della riforma, l’articolo 116 prevedeva che lo straniero che intendesse contrarre matrimonio in Italia, doveva presentare al pubblico ufficiale solo un nulla osta, rilasciato dalla propria Rappresentanza diplomatica, che attestasse lo stato libero (la mancanza cioè di ulteriori rapporti di coniugio). Con la novella del 2009, oltre al nulla osta, allo straniero, era stato imposto anche di presentare un documento che attestasse la regolarità del soggiorno. Ciò in pratica significava che lo straniero irregolare non poteva sposarsi.

La questione
La questione, sollevata da un Tribunale di Catania, mette in risalto come il matrimonio, costituisca espressione della libertà e dell’autonomia della persona, sicché, il diritto a contrarlo liberamente è oggetto della tutela primaria assicurata dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo. Il Tribunale di Catania, nel provvedimento di rimessione ai Supremi Giudici delle leggi, osserva che tale diritto, tende a tutelare la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignità umana, senza irragionevoli discriminazioni. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel prevedere che la Repubblica agevola «la formazione della famiglia», esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale.

Il diritto a contrarre matrimonio è un diritto fondamentale
Il diritto a contrarre matrimonio, è un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9).

La risposta della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, nell’affrontare la questione postale, afferma che al Legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia.
Tali norme, però, devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmente quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali, tra i quali certamente rientra quello di contrarre matrimonio.
Trattandosi di diritto fondamentale ed inviolabile, esso spetta al singolo in quanto essere umano, non rilevando in alcun modo quindi l’essere straniero o meno, in condizione di regolarità o meno.
Il contrasto che lo Stato attua nei confronti dell’immigrazione clandestina è legittimo, ma deve essere regolamentato ed attuato bilanciando gli interessi dello Stato e dei singoli, senza creare cioè sproporzioni eccessive che comprimano l’esercizio dei diritti fondamentali.
La volontà dello Stato, attraverso l’introduzione della norma censurata dalla Corte Costituzionale, era quella di contrastare i cosiddetti matrimoni di comodo, quei matrimoni cioè, celebrati al solo scopo (a volte anche a fronte di un corrispettivo in denaro), di far ottenere allo straniero un permesso di soggiorno. Ad avviso della Corte però, “la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti”. Del resto la legislazione vigente, prevede già alcune ipotesi normative idonee a contrastare i matrimoni di comodo, quali ad esempio l’articolo 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 116 del codice civile nella parte in cui prevede, come condizione per la celebrazione del matrimonio, la regolarità del soggiorno dello straniero, ripristina quindi un diritto fondamentale alla formazione di una famiglia.

Le condizioni per sposarsi
Rimangono, per lo straniero, quali condizioni per contrarre matrimonio, dal punto di vista formale, la presentazione all’ufficiale dello stato civile del nulla osta rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese e, dal punto di vista sostanziale il rispetto delle condizioni previste dalla normativa italiana riguardanti la capacità di contrarre matrimonio (tra l’altro, libertà di stato, età minima) e l’assenza di situazioni personali ostative (ad esempio, impedimenti per parentela ed affinità).

Adeguandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale, il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 21 del 26 luglio per rendere edotti gli Enti interessati della sopravvenuta modifica legislativa.

 

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Avv. Andrea De Rossi

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