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Il testo del decreto flussi 2008

dalla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10-12-2008. Serie Generale  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008

  Programmazione  transitoria  dei  flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari  non  stagionali,  nel  territorio  dello  Stato, per
l’anno 2008.

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante  il  Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;
  Visto,  in particolare, l’art. 3 del Testo unico sull’immigrazione,
che  dispone  che  la  determinazione  annuale delle quote massime di
stranieri  da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base
dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi  d’ingresso
individuati  nel  documento  programmatico  triennale,  relativo alla
politica  dell’immigrazione  e  degli  stranieri nel territorio dello
Stato,  e  che  prevede  che,  «in  caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l’anno precedente»;
  Considerato  che  il documento programmatico triennale non e’ stato
emanato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
novembre  2007,  concernente la Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso  dei  lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio
dello Stato per l’anno 2008;
  Considerata  l’attuale  congiuntura  economica e l’esigenza di dare
riscontro  in  via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo
in  prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla
persona;
  Rilevato  che  alla  data  del 31 maggio 2008 e’ stato inviato agli
sportelli   unici  per  l’immigrazione  un  numero  di  richieste  di
concessione  di  nulla  osta al lavoro subordinato non stagionale per
cittadini  extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente
quota  massima  di  ingressi  prevista dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;
  Considerato che l’elevato numero di richieste di assunzione inviate
agli sportelli unici per l’immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo
l’esaurimento  delle  quote  relative alla programmazione transitoria
per  l’anno  2007,  esprime  un fabbisogno socialmente rilevante, con
particolare  riferimento  al settore dell’assistenza domiciliare, che
si ritiene di dover soddisfare;
  Ritenuto   di  dover  introdurre,  per  l’attuazione  del  presente
provvedimento  nuovi  criteri di selezione rispetto alle richieste di
assunzione   inviate   da   persone   fisiche   di  nazionalita’  non
comunitaria,  in qualita’ di datori di lavoro, accogliendo le istanze
solo  delle  persone  fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul
territorio  nazionale  e che in tal modo possono offrire, come datori
di  lavoro,  le  opportune  garanzie  di  stabilita’  del rapporto di
lavoro;
  Ritenuta  l’urgenza  di  definire,  per le esigenze del mercato del
lavoro   italiano,   la   quota  di  lavoratori  extracomunitari  non
stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2008;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
ottobre   2007,  con  il  quale  la  quota  complessiva  massima  dei
lavoratori  extracomunitari  non  stagionali  ammessi  in  Italia per
l’anno 2007 e’ stata determinata in 170.000 unita’;
  Visto  l’art.  21  del  Testo  unico  sull’immigrazione,  circa  la
previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle
politiche   di  regolamentazione  dei  flussi  di  ingresso  e  nelle
procedure di riammissione;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  In  via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei
lavoratori  extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per  l’anno  2008,  sono  ammessi  in  Italia,  per  motivi di lavoro
subordinato  non  stagionale,  i  cittadini stranieri non comunitari,
entro una quota massima di 150.000 unita’ da ripartire tra le regioni
e  le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali,  in  base ai dati forniti dal Ministero
dell’interno   sulle  richieste  inviate  agli  sportelli  unici  per
l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.

       
     

                               Art. 2.

  1.  Nell’ambito  della  quota  di  cui  all’art. 1, sono ammessi in
Italia,  per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire
al  lavoro  domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di
Paesi  che  hanno  sottoscritto  o stanno per sottoscrivere specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi’ ripartiti:
   a) 4.500 cittadini albanesi;
   b) 1.000 cittadini algerini;
   c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
   d) 8.000 cittadini egiziani;
   e) 5.000 cittadini filippini;
   f) 1.000 cittadini ghanesi;
   g) 4.500 cittadini marocchini;
   h) 6.500 cittadini moldavi;
   i) 1.500 cittadini nigeriani;
   l) 1.000 cittadini pakistani;
   m) 1.000 cittadini senegalesi;
   n) 100 cittadini somali;
   o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
   p) 4.000 cittadini tunisini.

       
     

                               Art. 3.

  1.  Nell’ambito  della  quota  di  cui  all’art. 1, sono ammessi in
Italia  per  motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini
stranieri  non  comunitari residenti all’estero provenienti dai Paesi
non elencati all’art. 2, entro una quota di 105.400 unita’ per motivi
di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

       
     

                               Art. 4.

  1.  La  quota complessiva massima di 150.000 unita’ di cui all’art.
1,  e’  soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide
ed  ammissibili  presentate  ai  sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto
alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell’art. 1
dello stesso decreto 30 ottobre 2007.
  2.  Le  domande  di  cui al precedente comma saranno utilizzate per
soddisfare  la  quota massima di cui all’art. 1 del presente decreto,
sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
  3.  Nel  caso  in  cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata
presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, e’
necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno
di  cui all’art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o
ne  abbia  presentato  richiesta,  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto.
  4.  Entro  il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15
dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a
pena  di  esclusione,  il permanere dell’interesse all’assunzione del
lavoratore  straniero  in favore del quale aveva presentato l’istanza
di  nulla-osta, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   30   ottobre  2007,  nonche’  il  possesso  del  requisito
prescritto  di  cui  al  comma  3  del presente articolo. La conferma
dovra’  essere  effettuata attraverso la compilazione di una apposita
pagina web resa disponibile nel sito www.interno.it

       
     

                               Art. 5.

  1.  Trascorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote
stabilite  nel  presente  decreto, ferma restando la quota massima di
cui  all’art. 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto
di  quanto previsto all’art. 3, sulla base delle effettive necessita’
riscontrate nel mercato del lavoro.
   Roma, 3 dicembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ministeri  istituzionali  –  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n.12, foglio n.155

       
     

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