Novità comunicazioni lavoratori domestici: dal 29 gennaio si fanno direttamente all’INPS con modalità semplificate.
Dal 29 gennaio 2009 viene meno l’obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare, ai centri per l’impiego, l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro domestico. La Legge n. 2 del 2009 (pubblicata nella G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), al comma 11 dell’art. 16–bis, ha stabilito che tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni direttamente all’INPS, attraverso modalità semplificate. Il successivo comma 12, inoltre, dispone l’obbligo per l’INPS di trasmettere, in via informatica, le comunicazioni semplificate agli istituri competenti (Centri per l’impiego, Ministero del Lavoro, INAIL e Prefettura – UTG per i lavoratori extra comunitari). Le comunicazioni fatte all’INPS con le modalità suddette hanno pluriefficacia e sono valide, a tutti gli effetti di legge, nei confronti degli enti e istituti citati.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185
Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale – n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale». (GU n. 22 del 28-1-2009 – Suppl. Ordinario n.14)
Art. 16-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro
domestico gli obblighi di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono
assolti con la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita’ semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
12. L’INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni
semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonche’ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita’ (SPC) e nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’articolo 71,
comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni». ))