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Maternità: così l’assegno per chi aspetta la carta di soggiorno

Le nuove istruzioni dell’Inps. Domande in sospeso finché il documento non è pronto

 

Roma 11 Marzo 2010 – L’Inps con la circolare n. 35  del 9  Marzo 2010 ha fornito delle precisazioni  per  tutte le cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE  che hanno diritto all’assegno di maternità concesso dai comuni.

Ricordiamo che nel 2007 la carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” , rilasciato a tempo indeterminato.

Naturalmente tutte le cittadine non comunitarie  in possesso ancora della vecchia carta di soggiorno, in corso di validità avranno diritto anche loro all’assegno di maternità. 

Per tutte le cittadine straniere in attesa del rilascio del permesso CE  l’Inps ha predisposto una procedura  nuova: in particolare la cittadina straniera deve presentare entro sei mesi dalla nascita del bambino la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno.

La domanda va presentata al Comune di residenza ma l’importo viene  pagato dall’Inps.

Il comune mantiene in sospeso la domanda fino al momento dell’esibizione del titolo, “ il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della concessione dell’assegno e che, pertanto, in ogni caso, solo a seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a trasmettere all’Inps i dati relativi alle domande sospese ai fini del pagamento dell’assegno”.

 Hanno diritto all’assegno di maternità anche  le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007.

 Per “familiare” si intende  il coniuge,  i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Avv. Mariangela Lioy

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