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Matrimonio all’estero? Valido anche in Italia solo se entrambi dicono sì

La precisazioni del Viminale sulle trascrizioni delle unioni celebrate in altri Paesi. Deve essere chiaro il consenso di lui e lei, quindi devono presentare la domanda insieme

Roma – 26 ottobre 2011 – Il Ministero dell’Interno con la recente circolare n. 25 del 13 ottobre 2011, specifica le condizioni per la trascrivibilità degli atti di matrimonio celebrati all’estero in cui manchi la documentazione circa la volontà coniugale degli sposi.

In Italia, affinchè il vincolo matrimoniale abbia validità giuridica è necessario che da parte di entrambi i coniugi vi sia il consenso espresso al matrimonio.  Non è così all’estero, dove in diversi Paesi, affinchè il matrimonio abbia validità civile, non è necessario il consenso dei nubendi, ma è sufficiente l’accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale.

Tale accertamento può essere fatto anche sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni, che attestano che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane.

Ciò posto, il Ministero dell’Interno si è posto il problema della trascrivibilità degli atti di matrimonio, nei quali difetti l’espressa volontà dei coniugi al matrimonio.

Ai sensi, infatti, dell’articolo 28 della legge 218 del 1995 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi o dalla legge di comune residenza al momento della celebrazione, l’Ufficiale di Stato civile non può rifiutarsi di trascrivere l’atto di matrimonio, sulla base del semplice presupposto che questo sia celebrato in forme diverse da quanto avviane in Italia, in quanto la trascrizione dell’atto di matrimonio ha  solo efficacia dichiarativa, e non costitutiva.

In considerazione di ciò, il Ministero conferma  il fatto che il consenso di entrambi i coniugi è requisito essenziale alla sussistenza del vincolo matrimoniale, e la sua mancanza ne impedisce il riconoscimento per chiara contrarietà all’ordine pubblico.

Per poter accogliere quindi, la richiesta di trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio, che non riporti espressamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, la cirolare dispone che la domanda debba essere presentata all’ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale prècedentemente contratto.

Se vi sono impedimenti di altra natura o motivi di ordine pubblico, la trascrizione non può comunque essere effettuata.

Scarica la circolare

 

Avv. Andrea De Rossi

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