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Ministero dell’Interno. Circolare n° 7529/2012 – regolarizzazione 2012

Circolare n° 7529/2012  del Ministero dell’Interno relativa al decreto legislativo 16/2012 – emersione del lavoro irregolare 2012

 

Roma 5 dicembre 2012 – Ieri il Ministero dell’Interno ha emesso la circolare n° 7529/2012  per dare alcune indicazioni operative in merito alla procedura di regolarizzazione 2012. Si riassumono le principali istruzioni.

PER CHI HA PAGATO IL CONTRIBUTO FORFETTARIO MA NON HA INVIATO LA DOMANDA
I datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del contributo forfetario di 1000 euro e non hanno inviato la domanda online, possono farlo a partire dalle ore 08.00 del 10 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013, senza necessità di registrarsi, entrando sul sito https://nullaostalavoro.interno.it. Le credenziali sono:
– Mail utente: codice fiscale o partita iva del datore di lavoro
– Password: numero del documento identificativo del lavoratore
Questi dati devono corrispondere esattamente a quelli presenti sul modello F24 del pagamento del contributo forfetario.

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Così come negli anni precedenti sono state disciplinate le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
Per prima cosa, in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della convocazione, il datore dovrà fare una comunicazione scritta allo Sportello Unico per l’Immigrazione e alla sede locale dell’INPS. Sia il lavoratore che il datore di lavoro dovranno comunque successivamente presentarsi presso lo Sportello Unico per formalizzare e motivare la rinuncia al rapporto di lavoro.
Verrà comunque sottoscritto il contratto di soggiorno per l’effettiva durata del rapporto di lavoro e il datore dovrà pagare i contributi all’INPS per il periodo indicato nel contratto e comunque non inferiore a sei mesi.
Inoltre, il datore di lavoro non sarà perseguibile, né penalmente né amministrativamente, per aver occupato irregolarmente un lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno nel periodo antecedente all’invio della domanda di regolarizzazione.
Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene, invece, per il decesso del datore di lavoro domestico o per la chiusura dell’azienda potrà subentrare rispettivamente un familiare del defunto o il titolare della nuova azienda che ha acquisito quella precedente che ha inviato la domanda. Devono chiaramente essere presenti le condizioni previste dalla legge sulla regolarizzazione, quali ad esempio il possesso di un reddito e/o la mancanza di condanne penali in capo al nuovo datore di lavoro. Se tali requisiti mancano, il lavoratore potrà comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione al posto di un permesso di soggiorno per lavoro.
La Circolare ribadisce che prima della convocazione presso lo Sportello Unico, il lavoratore non può cambiare datore di lavoro e che, nel caso in cui, invece, si presenti solo il datore di lavoro, la domanda verrà archiviata senza nessuna sanzione penale e amministrativa a suo carico.

DISCONOSCIMENTO DELL’ISTANZA
In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia di furto d’identità presso le autorità competenti di pubblica sicurezza e presentarla allo Sportello Unico per l’Immigrazione per poter chiudere la domanda.

 

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