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Pacchetto sicurezza e immigrazione: cosa è cambiato

Dal reato di clandestinità all’accordo di integrazione. Dal Viminale, una sintesi con le novità per gli stranieri in Italia Roma – 27 ottobre 2009 – Il pacchetto sicurezza ha avuto un impatto molto forte per gli stranieri in Italia. Ecco la sintesi delle nuove regole che riguardano l’immigrazione presentata sabato scorso a Milano, durante un incontro sugli enti locali, dal ministro dell’interno Roberto Maroni:

“LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Per contrastare più efficacemente la presenza irregolare e l’immigrazione clandestina

• Introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale punito con ammenda da 5000 a 10.000 euro [Legge 94/2009].
• Introdotta l’aggravante di clandestinità [Legge 125/2008].
• Carcere da 6 mesi a 3 anni e confisca dell’appartamento per chi affitta ai clandestini [Legge 125/2008]
• Punito più gravemente il favoreggiamento all’immigrazione clandestina, anche nella forma associata [Legge 94/2009].
• Introdotto il reato per lo straniero che altera i polpastrelli per impedire di essere identificato [Legge 125/2008].
• Aggravate le conseguenze per i datori di lavoro che assumono stranieri irregolari [Legge 125/2008].
• Possibilità di trattenere gli immigrati irregolari nei CIE fino a 180 giorni, consentendone l’identificazione e la successiva espulsione [Legge 94/2009].
• Finanziata la costruzione di nuovi CIE e l’ampliamento degli esistenti [Legge 186/2008].
• Ratificato l’accordo tra Italia e Libia e firmato il protocollo aggiuntivo per il pattugliamento congiunto delle acque del mediterraneo [Legge 7/2009 e ,protocollo 4 febbraio 2009].
• Espulsioni per chi viene condannato ad una pena superiore a due anni [Legge 125/2008]
• Resa effettiva l’espulsione degli stranieri che si trattengono nonostante siano già destinatari di un provvedimento di allontanamento [Legge 94/2009].
• Istituito un Fondo destinato a finanziare le spese per i rimpatri [Legge 94/2009].
• Previsto l’obbligo per i servizi di “money transfer” di acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno dello straniero che effettua l’operazione, nonché l’obbligo di segnalare lo straniero all’autorità di pubblica sicurezza, in caso di mancata presentazione del titolo di soggiorno [Legge 94/2009].

a) OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
• Introdotto l’obbligo di esibire agli uffici pubblici il titolo di soggiorno ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo [Legge 94/2009 art. 1, co. 22, lett. g)].
• Prevista la cancellazione dello straniero dall’anagrafe dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno [Legge 94/2009 art. 1, co. 28].

b) VERIFICA CONDIZIONI DI VITA
• Introdotta la possibilità della verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile a seguito della richiesta di iscrizione e variazione anagrafica [Legge 94/2009 art. 1, co. 18].
• Introdotto l’obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché dotato di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, per lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare [Legge 94/2009 art. 1, co. 19].

c) LOTTA ALL’ELUSIONE DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE
• Introdotto per gli stranieri l’obbligo di presentare un documento che attesti la regolarità del soggiorno per la celebrazione del matrimonio [Legge 9/2009 art. 1, co. 15].
• Sono ora necessari 2 anni di residenza (e non più sei mesi) per richiedere la cittadinanza per matrimonio [Legge 94/2009 art. 1, co. 11].
• Non sono più consentite richieste strumentali di ricongiungimento familiare e di protezione internazionale [Dlgs. 160/2008 e Dlgs. 159/2008]
• Divieto di ricongiungimento in caso di poligamia [Legge 94/2009].
• Previsto che, in situazioni di urgenza, sia il Ministro dell’interno a nominare il rappresentante dell’ente locale nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la stessa Commissione, dandone tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali [Dlgs. 159/2008
art. 1].

Per favorire l’integrazione
a) ACCORDO DI INTEGRAZIONE
• Introdotto il superamento di un test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo periodo [Legge 94/2009].
• Introdotto l’obbligo di sottoscrivere – contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno – un Accordo di integrazione articolato per crediti, la cui integrale perdita comporta la revoca del permesso di soggiorno [Legge 94/2009].

b) INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE QUALIFICATA
• Introdotti incentivi per l’occupazione qualificata: gli stranieri che abbiano conseguito in Italia un dottorato o un master possono convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro e ottenere un permesso di soggiorno per ricerca lavoro della durata massima di 12 mesi [Legge 94/2009].
• Semplificate le procedure di ingresso per lavoro per alcune categorie di lavoratori particolarmente qualificati [Legge 94/2009].
• Emersione del rapporto di lavoro irregolare con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale, impiegati presso le famiglie come colf o badanti [Legge 102/2009]”.

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