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Permessi temporanei ai nordafricani, ecco il decreto

Durano sei mesi e permettono di circolare in Europa. Domande entro il 16 aprile

Roma – 8 aprile 2011 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle “Misure di protezione temporanea per i  cittadini  stranieri  affluiti dai Paesi nordafricani” firmato ieri dal presidente del Consiglio.

Ai cittadini del Nordafrica arrivati in Italia tra il primo gennaio e il cinque aprile scorsi potrà essere rilasciato un permesso  di  soggiorno “per motivi umanitari”. Questo documento durerà sei mesi e permetterà loro di spostarsi negli altri paesi europei dell’area Schengen.

Non può avere il permesso chi è entrato in Italia o è stato espulso prima del 2011, chi è considerato dalla legge un soggetto socialmente pericoloso e chi è stato denunciato o arrestato per un reato che prevede l’arresto in flagranza. Queste persone verranno espulse e rimpatriate.

Il permesso umanitario va chiesto entro il 15 aprile, è gratuito e viene rilasciato dalla Questura con una procedura d’urgenza.

Chi ha già un permesso per un altro motivo, compreso  quello per richiesta di asilo, può convertirlo in un permesso umanitario. Questo può essere rilasciato ai richiedenti asilo solo se rinunciano alla domanda d’asilo o se questa viene rigettata,  mentre il rilascio del permesso umanitario non impedisce di chiedere successivamente asilo.

Elvio Pasca

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(Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8-4-2011 ) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2011

Misure di protezione temporanea per i  cittadini  stranieri  affluiti dai Paesi nordafricani. (11A04818)

                             IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto, l’art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e successive modificazioni, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero»;

  Verificata la  possibilita’  di  adottare,  anche  in  deroga  alle disposizioni del citato testo unico, misure di protezione  temporanea per  rilevanti  esigenze  umanitarie  in  occasione  di   eventi   di particolare gravita’ in Paesi non appartenenti all’Unione europea;

  Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, emanato il 12 febbraio 2011, e’ stato dichiarato,  fino  al 31 dicembre 2011, lo stato di  emergenza  umanitaria  nel  territorio nazionale,  in  relazione  all’eccezionale  afflusso   di   cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

  Ritenuto  necessario  adottare  misure  umanitarie  di   protezione temporanea in materia di  assistenza  e  di  soggiorno  di  cittadini stranieri,  in  considerazione  delle  rilevanti  esigenze  derivanti dall’eccezionale afflusso di cui sopra;
 
  Preso atto di quanto previsto dall’art. 5 del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e  dall’art.  11, comma 1, lettera c-ter), del decreto del Presidente della  Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni  «Regolamento recante norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione dello  straniero,  a  norma  dell’art.  1,  comma  6,   del   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

  Di  intesa  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell’interno, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

 
                              Decreta:

                               Art. 1
             Misure umanitarie di protezione temporanea
 
  1. Il presente decreto definisce le misure umanitarie di protezione
temporanea da assicurarsi nel territorio  dello  Stato  a  favore  di
cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  affluiti   nel
territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile
2011.

                               Art. 2
         Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale

 
  1. I cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  di  cui all’art. 1 sono inviati, se necessario,  presso  strutture  di  primo soccorso  individuate  e  realizzate  sul  territorio  nazionale.  Il questore,  verificata  la  provenienza  e   la   nazionalita’   degli interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto  dall’art. 9, comma 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, un  permesso  di  soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c-ter), dello stesso decreto.

  2. Il permesso di soggiorno di cui  al  comma  1  non  puo’  essere rilasciato qualora l’interessato, pur appartenendo ad uno  del  Paesi del Nord Africa, si trovi in una delle seguenti condizioni:

    a) sia entrato nel territorio nazionale prima del  1°  gennaio  o successivamente alla data del presente decreto;

    b) appartenga  ad  una  delle  categorie  socialmente  pericolose indicate nell’art. 1 della legge 27  dicembre  1956,  n.  1423,  come sostituito dell’art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come  sostituito  dall’art.  13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

    c) sia destinatario di  un  provvedimento  di  espulsione  ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;

    d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli  380 e  381  del  codice  di  procedura  penale,  salvo  che  i   relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento  che  esclude  il reato o la responsabilita’ dell’interessato, ovvero risulti  che  sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione,  salvi, in ogni caso, gli effetti  della  riabilitazione,  ovvero  sia  stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena  su  richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,  per  uno  dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per  i  reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter  e  quater,  del decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni.

  3.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al   comma   1   consente all’interessato, titolare di  un  documento  di  viaggio,  la  libera circolazione  nei  Paesi  dell’Unione  europea,  conformemente   alle previsioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1995 e della normativa comunitaria.

  4. La richiesta del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  e’ presentata dall’interessato entro il termine  di  otto  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,  secondo le modalita’ indicate dal decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, e  successive  modificazioni.  Il  rilascio  del permesso di soggiorno e’ a titolo gratuito e la  consegna  presso  le questure avviene con specifiche procedure  d’urgenza,  da  concordare con il Ministero dell’economia e delle finanze.

  5. Gli stranieri di cui all’art. 1, gia’ titolari  di  permesso  di soggiorno  rilasciato  ad  altro  titolo,  compreso  quello  per   la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale,  possono chiedere la conversione degli stessi nel permesso  di  soggiorno  per motivi umanitari di cui al comma 1.

  6.  Al  richiedente  la  protezione  internazionale   puo’   essere rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma  1.  Solo  previa presentazione  di  rinuncia  all’istanza  di   riconoscimento   della protezione  internazionale  o  se  la  medesima  istanza   e’   stata rigettata.

  7. Il rilascio del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  non preclude  la  presentazione  dell’istanza  di  riconoscimento   della protezione internazionale.

  8. Nei confronti dello straniero, al quale non e’ stato  rilasciato o e’ stato revocato il permesso di soggiorno di cui al comma 1,  sono disposti il respingimento o l’espulsione, di cui rispettivamente agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e successive    modificazioni.    L’espulsione    e’    disposta    con l’accompagnamento immediato alla frontiera  qualora,  dall’esame  del singolo caso, emerga il rischio  che  l’interessato  possa  sottrarsi all’effettivo rimpatrio.

                               Art. 3
                Attivita’ di soccorso e di assistenza
 
  1. La misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti  ai Paesi del  Nord  Africa,  ai  quali  e’  rilasciato  il  permesso  di soggiorno di cui all’art. 2, comma 1, sono definite d’intesa  con  le regioni interessate.

                               Art. 4
                   Disposizioni finali e finanziarie

 
  1. Sono convalidati gli atti adottati, le  attivita’  svolte  e  le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza,  fino  alla  data  del presente  decreto,  finalizzate   all’attuazione   degli   interventi
previsti dal presente decreto.

  2. Agli oneri conseguenti all’attuazione del  presente  decreto  si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente  a  valere sul fondo di cui all’art. 45 del decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286.

  Il presente decreto e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2011

 
                                            Il Presidente: Berlusconi

       
     

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