Il parere negativo della Prefettura si basava sul fatto che lo straniero era uscito dal territorio italiano in data 14 aprile 2012, per cui non aveva rispettato l’obbligo di permanenza “ininterrotta” in Italia come previsto dal d.lgs. 109/2012. La Pubblica Amministrazione, però, non aveva tenuto conto che l’interessato aveva richiesto una carta postepay in data 30 aprile 2012 presso gli uffici postali, dimostrando che era rientrato dopo pochi giorni nel suolo italiano (circostanza questa fatta presente allo Sportello Unico in sede di istruttoria).
Secondo il parere dei giudici, la carta postepay, essendo rilasciata da un ente che ha la potestà di rendere certa una data, è prova “inconfutabile” dell’allontanamento temporaneo dello straniero, il quale non può essere ritenuto un motivo ostativo per la conclusione della procedura di regolarizzazione, visto che l’assenza dell’interessato non superò i quattordici giorni.
Alla luce dei fatti, quindi, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il diniego adottato dall’autorità in merito alla domanda di regolarizzazione e condannando all’amministrazione al pagamento delle spese di causa sostenute dal ricorrente.