Roma – 12 gennaio 2009 -Il Ministero dell’interno il 28 dicembre 2009, ha diramato una circolare per chiarire come procedere per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di regolarizzazione se il rapporto di lavoro si è interrotto prima della firma del contratto di soggiorno.
Richiamando la circolare del 7 dicembre 2009, il ministero ha ulteriormente affermato che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà avere luogo, solo in determinati casi e a determinate condizioni.
Per prima cosa il datore di lavoro e il lavoratore dovranno presentarsi insieme il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico, dovranno formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro e indicare i motivi per cui non si vuole proseguire il rapporto di lavoro. Contestualmente verrà sottoscritto il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore.
Il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali e assistenziali all’Inps per la durata effettiva del rapporto di lavoro Tutti i i reati e gli illeciti amministrativi solo dopo aver adempiuto a questi adempimenti potranno considerarsi estinti.I lavoratori che seguono questo iter potranno così richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e dovranno allegare all’istanza di rilascio permesso di soggiorno copia dell’apposito mod. 209 compilato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione .
Avv. Mariangela Lioy