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Ricongiungimenti. Con figli maggiorenni solo se malati, ok dalla Consulta

Secondo la Corte non è incostituzionale il limite previsto dal T.U. “Corretto bilanciamento dei valori in gioco”

ROMA – Una mamma o un papà straniero in Italia possono farsi raggiungere da un figlio maggiorenne rimasto all’estero solo se questo è malato e quindi non può mantenersi, ad esempio trovandosi un lavoro. Lo dice il Testo Unico sull’Immigrazione e da qualche giorno lo ha ribadito anche la Consulta, respingendo l’ipotesi che questa limitazione sia contraria alla Costituzione.

Il dubbio era stato sollevato più di un anno fa dal tribunale di Firenze al quale si era rivolta una mamma ucraina che si era vista negare dallo sportello unico per l’immigrazione del capoluogo toscano il ricongiungimento con la figlia rimasta in patria senza un lavoro e senza altri parenti che potessero mantenerla. La ragazza,che aveva più di 18 anni e godeva di buona salute, non rientrava infatti nella categoria dei “figli maggiorenni a carico” che non possono “provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute” per i quali il Testo unico autorizza il ricongiungimento familiare (art. 29).

Il giudice del capoluogo toscano si chiedeva se questa norma non fosse in contrasto con il principio di uguaglianza e il diritto all’unità familiare garantiti dalla Costituzione. Le condizioni imposte per il ricongiungimento con i figli maggiori sarebbero infatti più dure di quelle previste per farsi raggiungere dai genitori (che devono essere semplicemente a carico e senza altri figli che possano provvedere alle loro esigenze) e inoltre non permetterebbero ai genitori di mantenere i propri figli, un dovere che non sarebbe solo di carattere patrimoniale (i soldi potrebbero infatti essere spediti in patria…) ma prevederebbe anche un contatto diretto.

Entrambe le tesi non sono state accolte dalla Corte Costituzionale, che in un’ordinanza depositata mercoledì scorso ha sottolineato come il ricongiungimento con i figli maggiorenni non è paragonabile a quello con i genitori. Nel primo caso, infatti, “l’eventuale situazione di dipendenza economica” è “legata a fattori contingenti e, conseguentemente, destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacità lavorativa”.

Quanto poi all’unità familiare, la Consulta ha già chiarito in passato che questa è inviolabile solo “in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori”, mentre quando i figli sono maggiorenni la legge può “bilanciare «l’interesse all’affetto» con altri interessi meritevoli di tutela” e inoltre “il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza”.I limiti posti dal Testo unico sull’immigrazione rappresentano quindi un “corretto bilanciamento dei valori in gioco” e quindi la questine di legittimità costituzionale posta dal tribunale di Firenze è manifestamente infondata.

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Corte Costituzionale: Ordinanza 335/2007

(2 ottobre 2007)

Elvio Pasca

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Moldavi in Italia. Nel 2008 un consolato italiano a Chisinau