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Ricongiungimenti. La validazione serve solo per le domande degli extraue

Il timbro del consolato non è necessaruo se ci si ricongiunge con un cittadino comunitario o in caso di coesione. I chiarimenti del ministero degli Esteri ROMA – La validazione dei documenti serve solo per i ricongiungimenti familiari tra cittadini extracomunitari, negli altri casi si può evitare almeno quella tappa al consolato prima di riabbracciare i propri cari

Introdotta dalla Bossi – Fini, l a alidazione è un controllo dei consolati sui documenti, già tradotti e legalizzati, che attestano il rapporto di parentela. In pratica è un timbro finale su certificati di matrimonio, atti di nascita, stati di famiglia ecc. che dovrebbe scongiurare il rischio di falsificazioni.

Oltre che allungare ulteriormente i tempi dei ricongiungimenti, questo ulteriore passaggio ha aumentato il carico di lavoro delle nostre rappresentanze. Per evitare richieste inutili, il ministero degli Esteri ha quindi dato nuove disposizioni alle rappresentanze diplomatiche, illustrate in una circolare inviata il mese scorso dal Viminale a tutte le prefetture.

I nostri consolati accettano le richieste di validazione solo se a chiedere il ricongiungimento è un cittadino extracomunitario, dal momento che in favore dei cittadini ue, romeni e bulgari compresi, "trovano applicazione norme più favorevoli". Inoltre, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente, non vengono più accettate domande presentate "ai fini del riconoscimento di eventuali coesioni familiari", cioè per ricongiungersi con parenti già presenti in Italia.

Nel caso si chieda la validazione di un atto di nascita per il ricongiungimento con un figlio minore, è sufficiente che questo abbia meno di 18 anni "all’atto della presentazione o al momento della richiesta di appuntamento per la presentazione" della domanda. Questa disposizione è valida anche se si chiede l’appuntamento tramite uno dei call center, spesso affidato a società esterne, attivati da molte delle nostre rappresentanze.

La validazione rimane comunque indispensabile per i parenti di cittadini extracomunitari che chiedono un visto d’ingresso per "ricongiungimento familiare" o "familiare al seguito". Questo infatti verrà rilasciato, si legge ancora nella circolare, "solo in presenza di nulla osta rilasciati dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione a fronte di documentazione regolarmente validata dagli Uffici Visti". Il nulla osta, infine, verrà accettato solo se trasmesso telematicamente dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione, eccezion fatta per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, dove le Questure possono spedire i nulla osta via fax.

(22 gennaio 2007)

Elvio Pasca

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