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Ricongiungimenti. Ora è più facile riunire la famiglia: ecco cosa cambia

ROMA – Da oggi è più facile riunire in Italia la propria famiglia. Pubblicato due settimane fa in Gazzetta Ufficiale, entra infatti in vigore il decreto legislativo 5/2007, che attua una direttiva europea sui ricongiungimenti.

Chi è regolarmente residente in Italia non dovrà più dimostare che il figlio minore rimasto all’estero è a suo carico per farlo venire in Italia e i documenti che attestano tutti i rapporti di parentela andranno presentati solo alla Rappresentanza Diplomatica e non allo Sportello Unico, il che dovrebbe accorciare i tempi.

Sarà anche più facile riabbracciare i genitori, perché basterà dimostare che sono a proprio carico e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine. La Bossi-Fini prevedeva invece il ricongiungimento solo per i genitori a carico che non avevano altri figli nel Paese d’origine .

Il decreto rende più flessibili le norme sull’idoneità dell’alloggio, che dovrà rispettare i requisiti stabiliti dalla Asl per l’abitabilità e non necessariamente quelli previsti dalle norme regionali. Viene inoltre data la possibilità di lavorare a chi è autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore che ha problemi psicofisici, che fino ad oggi, non avendo un permesso di soggiorno valido per stipulare un contratto di lavoro, andava quasi inevitabilmente a ingrossare l’esercito del sommerso.

In modo innovativo rispetto al passato, per rifiutare, revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno a chi ha chiesto il ricongiungimento non basta più la mancanza dei requisiti (reddito, alloggio ecc.), ma vanno considerati i vincoli familiari, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e i legami con il Paese d´origine. D’altra parte, la domanda di ricongiungimento può essere respinta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Viene infine disciplinato il ricongiungimento dei rifugiati, che può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli altri cittadini stranieri. I rifugiati non devono però dimostare la disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi.

Le domande di ricongiungimento si spediscono per raccomandata agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. (GU n. 25 del 31-1-2007)

(15 febbraio 2007)

 

Elvio Pasca

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