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Stagionali e autonomi: così i visti

I chiarimenti della Farnesina sull’ultimo decreto flussi. Scarica la circolare

Il ministero degli Affari Esteri  ha emanato una circolare  che spiega nel dettaglio  alcuni passaggi  a seguito dell’emanazione  del decreto flussi 2010 per lavoro stagionale.

Il decreto flussi 2010 ha messo a disposizione  un contingente di 80.000 unità per lavoro subordinato stagionale e 4000 per lavoro autonomo.

I chiarimenti riguardano alcuni   passaggi operativi per la trattazione delle domande di visto per  le due tipologie d’ingresso.

Il decreto autorizza l’ingresso di 80.000 lavoratori stagionali provenienti dalla Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanca ed Ucraina. Tunisia Albania , Marocco Moldova e Egitto, stranieri  già titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 e 2009.Il visto di ingresso per lavoro stagionale subordinato potrà  essere rilasciato  solo in presenza di nulla osta telematico nominativo che viene inviato direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi il decreto ha autorizzato l’ingresso di 4.000 lavoratori, di questi  2500 sono destinate al rilascio di nuovi visti d’ingresso, le restanti 1500 sono destinate alle conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati.

 Ai cittadini libici sono destinate 1000 quote  nell’ambito delle 2500 destinate ai nuovi visti.

Per quanto riguarda le 2500 quote per lavoro autonomo la circolare elenca i soggetti destinatari.

In particolare gli imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, la  valutazione dell’interesse per l’economia italiana resta di competenza esclusiva della Rappresentanza Diplomatica.

I liberi professionisti ma escludendo  i  titolari  di contratti di collaborazione(coordinata e continuativa, o dei titolari di contratto a progetto).

Vengo invece inseriti    i soci  o degli  amministratori di società non cooperative, e anche i titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo  in questo caso   il rilascio del visto in favore di queste categorie  può avvenire solo quando la società in Italia risulta attiva da almeno tre anni

Nell’elenco vengono ricompresi anche  artisti di chiara fama internazionale e di   alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati, provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini  sul territorio nazionale.

La circolare inoltre stabilisce  che la disponibilità del reddito annuo richiesto ai fini dell’ottenimento del visto che non può essere inferiore  a 8500 euro ed inoltre  non può essere dimostrata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

Chi vuole intraprendere  in Italia  l’attività imprenditoriale dovrà dimostrare l’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie rilasciata dalla camera di commercio che  non potrà essere inferiore a euro 4.962,36

Scarica Circolare

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