Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

TAR del Veneto Sentenza del 18 agosto 2008 illegittimo diniego di rinnovo

TAR del Veneto Sentenza del 18 agosto 2008 illegittimo diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per insufficienza mezzi sostentamento
Tar del Veneto Terza Sezione Sentenza n. 2426 del 18 agosto 2008 illegittimo diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per insufficienza mezzi sostentamento 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.
La Questura, con provvedimento del 27 marzo 2007, ritenendo che lo straniero ha dichiarato di svolgere attività lavorativa ritenuta fittizia, aveva respinto l’istanza di rinnovo.
Tuttavia lo straniero è ammesso a provare di possedere sufficienti mezzi di sostentamento, anche sopravvenuti successivamente alla presentazione della domanda di rinnovo, in quanto la valutazione della sussistenza dei requisiti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, va rapportata non solo al momento in cui lo straniero ha presentato la domanda, ma anche a quello in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa, occorrendo fare riferimento alle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006 , n. 2417), con la conseguenza che il permesso di soggiorno non può essere revocato e non può essere negato il suo rinnovo ove siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti, risultino posseduti.
Poiché il ricorrente con memoria depositata presso al Questura ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa con altri datori di lavoro, nel periodo 2004/2005, il Tar del Veneto accoglie il ricorso.

Ric. n.  2087/07                              Sent. n. 2424/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente, relatore 
 Angelo Gabbricci  Consigliere
 Marina Perrelli  Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 sul ricorso n. 2087/07, proposto da BELAAZIZE ABDELLAH, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Costa, con domicilio presso lo studio dell’avv. Cristian Giuriato in Venezia Mestre P.zza Ferretto n. 68;
contro
l’Amministrazione dell’Interno rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento
del provvedimento Cat. A.12/2007/Imm. Nr 131 del 27 marzo 2007 del Questore di Vicenza con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Visto il ricorso, notificato il 6 novembre 2007 e depositato l’8 novembre 2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 10 aprile 2008 – relatore il Presidente Angelo De Zotti – l’avv. Doni in sostituzione di Costa per la parte ricorrente el’avv. dello Stato Cardin per la P.A. resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Il ricorrente, cittadino del Marocco, il 23 gennaio 2006 ha presentato domanda di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato allegando la sussistenza di un rapporto di lavoro con la cooperativa Adam Piccola Società Cooperativa con contratto stipulato il 18 febbraio 2005.
La Questura, con nota del 22 novembre 2006, ha comunicato il preavviso di rigetto della domanda perché il rapporto di lavoro con la predetta cooperativa era ritenuto fittizio.
Il ricorrente con memoria depositata presso al Questura ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa con altri datori di lavoro, dal 19 marzo 2004 con la società Worknet e dal 7 luglio 2005 con la ditta Pelletterie 3A di Sterchele Alessandrino.
La Questura, con provvedimento del 27 marzo 2007, ritenendo che l’asserito svolgimento di attività lavorativa ritenuta fittizia non consente di valorizzare, quale elemento sopraggiunto, lo svolgimento di altri e successivi rapporti di lavoro, ha respinto l’istanza.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il diniego per le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 3^, 5 commi 4^ e 5^, 8 bis del  Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 13 del DPR 334/2004;
II) eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, illogicità contraddittorietà e difetto di motivazione, per l’omessa considerazione dello stabile impiego, sia antecedente, prestato nel 2004, sia  sopravenuto già a decorrere dal 5 luglio 2005 e perché la normativa indicata come preclusiva dalla Questura, non riguarda il ricorrente al quale non è contestata la contraffazione o alterazione di documenti;
Con ordinanza n. 80 del 30 gennaio 2008, è stata respinta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto con riguardo alle censure di cui al primo e secondo motivo.
Come già affermato in precedenti pronunce, l’eventuale produzione di documentazione fondante la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno relativa a rapporti di lavoro rivelatisi fittizi, ove non risulti emessa alcuna sentenza di condanna, non comporta, per ciò stesso il diniego o la revoca del provvedimento (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id 24 luglio 2007, n. 2588).
La conseguenza derivante dalla produzione della predetta documentazione è che la stessa risulta inutilizzabile; tuttavia lo straniero è ammesso a provare di possedere sufficienti mezzi di sostentamento, anche sopravvenuti successivamente alla presentazione della domanda di rinnovo, in quanto la valutazione della sussistenza dei requisiti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, va rapportata non solo al momento in cui lo straniero ha presentato la domanda, ma anche a quello in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa, occorrendo fare riferimento alle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006 , n. 2417), con la conseguenza che il permesso di soggiorno non può essere revocato e non può essere negato il suo rinnovo ove siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti, risultino posseduti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giungo 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594; Tar Lazio, Roma, 3 ottobre 2007, n. 9717; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2417; Tar Campania Napoli, Sez. IV, 26 settembre 2005, n. 15465; Tar Friuli Venezia Giulia, 19 giugno 2004, n. 338; Tar Friuli Venezia Giulia, 22 aprile 2003, n. 146).
Ne consegue che, in accoglimento delle censure proposte, essendo stata documentata dal ricorrente lo svolgimento di regolare attività lavorativa nell’anno 2004, 2005 2006 e 2007, come da CUD e doc.ti da 9 a 14 dell’elenco dep. l’8 novembre 2007,  antecedente all’adozione del diniego, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Tuttavia, in considerazione delle peculiarità delle vicende oggetto del giudizio, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento Cat. A.12/2007/Imm. Nr 131 del 27 marzo 2007 del Questore di Vicenza.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2008.
Il Presidente, estensore

    Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

 

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version