TAR di Torino sentenza dell’11 giugno 2008 illegittima revoca pds carenza motivazione
TAR di Torino, sezione II, sentenza n. 1352 dell’11 giugno 2008 illegittima revoca del permesso di soggiorno per carenza motivazione dell’atto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ha accolto il ricorso presentato da un cittadino cinese contro la revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore di Torino per la falsità dei documenti presentati dallo straniero al fine di conseguire la regolarizzazione del proprio soggiorno nel territorio nazionale.
Più precisamente, l’Amministrazione rileva che il cittadino straniero ha provato la propria presenza in Italia, allegando all’istanza di regolarizzazione certificazioni che, da successivi accertamenti sono risultate false o falsificate, come da comunicazione dell’Ufficio Centrale delle Poste di Milano.
Tuttavia, nel rilevare la pretesa falsità della suddetta documentazione l’Amministrazione ha omesso del tutto di specificare quali siano le certificazioni false nonché gli elementi che inducono a tale valutazione. Anche il riferimento alla comunicazione dell’Ufficio postale di Milano, che darebbe conferma della falsità documentale, è del tutto generica e non soddisfa le esigenze di chiarezza e trasparenza cui deve informarsi l’azione amministrativa, poiché non individua gli estremi di tale comunicazione, non ne riferisce il contenuto, neppure succintamente, e non contiene rinvii ad atti dell’istruttoria da cui possano evincersi per relationem le informazioni mancanti.
Un simile corredo motivazionale è, pertanto, generico e inadeguato, poiché non consente all’interessato di comprendere appieno né al giudice di apprezzare le reali ragioni del provvedimento lesivo.
Per tutto ciò, il ricorso è fondato e viene accolto dal TAR di Torino.