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TAR Friuli Venezia Giulia Sentenza 21 aprile 2008 Legittima conversione permesso straniero affidato

Lo straniero affidato che riesce a trovare un lavoro ha diritto alla conversione del permesso di soggiorno.

TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, Sentenza n. 253 del 21 aprile 2008.
E’ legittima la conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso per lavoro subordinato ex art. 32, comma 1, D.lgs. 286/98.
Nel caso di specie, il cittadino serbo-montenegrino, al raggiungimento della maggiore età, presentava richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avendo egli reperito un’occupazione, in qualità di apprendista operaio.
La Questura di Trieste negava la conversione, motivando il rigetto con la circostanza che il ricorrente non presentava i requisiti necessari ad ottenere la conversione di cui all’art. 32, comma 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 286/98, come modificato dalla legge n. 189/2002, e, cioè: la presenza sul territorio nazionale da non meno di tre anni e la ammissione ad un progetto di integrazione sociale per non meno di due anni.
Ciò posto, l’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98 stabilisce invece che “al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura”.
Al riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 198/03, ha recepito il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale la ricordata disposizione di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98, per l’ampiezza della espressione usata (“minori comunque affidati”), si riferisce ad ogni tipo di affidamento contemplato dalla suddetta legge n. 184/83, e cioè sia all’affidamento “amministrativo”, che all’affidamento “giudiziario” e sia infine all’affidamento “di fatto”.
Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, si deve concludere che il ricorrente aveva titolo alla conversione richiesta, trovandosi, al compimento della maggiore età, nella condizione di cui all’ art. 32, 1 comma, quale minore “affidato ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

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