TAR Lazio Sentenza del 5 novembre 2008 legittimo diniego status rifugiato
TAR Lazio Sentenza n. 9723 del 5 novembre 2008 legittimo diniego status rifugiato
Nel caso di specie il ricorrente, cittadino ghanese dimorante in Italia e vittima nel Paese di provenienza di guerre nella tribù di appartenenza in relazione alle quali aveva, ricevuto diverse minacce di morte, ha avanzato richiesta di asilo politico nel Territorio Nazionale.
La competente Commissione si è determinata negativamente in ordine alla sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato a cui era seguita l’intimazione del Questore di Roma, che lo invitava a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro il termine di 15 in seguito al rifiuto del rilascio di un permesso di soggiorno.
Il ricorrente lamenta il fatto che il documento ricevuto era senza alcuna attestazione della sua conformità all’originale e lamenta la violazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Quanto alla prima censura, l’Amministrazione dimostra che al ricorrente è stato notificato l’originale del decreto e che dello stesso gli è stata fatta consegna di copia che egli ha accettato e sottoscritto per ricevuta. La copia consegnata all’interessato è stata anche sottoscritta dall’ufficiale di p.g. che ha formalizzato la consegna.
Per quanto riguarda la seconda censura occorre ricordare che l’art.7 della legge n.241 impone all’autorità amministrativa competente di comunicare all’interessato l’avvio, d’ufficio, di un procedimento che può concludersi con un atto destinato a produrre effetti nella sua sfera giuridica. Segue che il provvedimento adottato a seguito dell’instaurazione (come nel caso di specie) di un procedimento ad iniziativa di parte non abbisogna della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990.
Per tutto ciò il ricorso è respinto.
TAR Lazio Sentenza del 5 novembre 2008 legittimo diniego status rifugiato
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