TAR Lombardia sentenza del 18 giugno 2008 mancato rilascio permesso motivi familiari in assenza affidamento
TAR della Lombardia Milano, Sezione III, sentenza n. 2086 del 18 giugno 2008 legittimo diniego rilascio permesso per motivi familiari a minore.
Il Tribunale Regionale Amministrativo di Milano ha respinto il ricorso presentato da un cittadino albanese contro il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il ricorrente, entrato in Italia quando era ancora minorenne, aveva richiesto alla Questura di Milano, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari sulla base di un atto formale con il quale i genitori del minore “affidavano” il loro figlio al datore di lavoro in Italia.
Tale istanza era stata rigettata dall’autorità amministrativa con provvedimento del 08/10/2004, impugnato in questa sede, in quanto il ricorrente era divenuto nel frattempo maggiorenne e non poteva essergli pertanto rilasciato un permesso di soggiorno per minore età; né, secondo la Questura, avrebbe potuto essergli rilasciato un permesso per motivi di lavoro o di studio, atteso che allo stesso non erano state applicate le misure di cui all’art. 31, commi 1 e 2, del d.lgs. 286/98.
Alla base di tale decisione vi è il disconoscimento, da parte dell’Autorità Amministrativa, della sussistenza di un atto di affidamento del minore efficace per la legge italiana.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che l’autorità amministrativa, prima di respingere il ricorso, ha proceduto ad effettuare una valutazione circa la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo, così come richiesto l’art. 5, comma 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 escludendo che ciò potesse accadere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.