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TAR Lombardia Sentenza del 4 giugno 2009 no alla cittadinanza italiana in presenza di condanna

TAR Lombardia Sentenza del 4 giugno 2009 no alla cittadinanza italiana in presenza di condanna
TAR Lombardia Sentenza n. 1186 del 4 giugno 2009 no alla cittadinanza italiana in presenza di condanna
Nel caso di specie un cittadino extraUE ha proposto ricorso per l’annullamento del decreto con cui gli è stato negato il conferimento della cittadinanza italiana, in ragione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 16.10.1997 e previa comunicazione di avvio del procedimento cui ha fatto seguito la presentazione di una memoria dell’interessato.
Attraverso quest’ultima il ricorrente ha rappresentato di non essere stato a conoscenza dell’intervenuta condanna, in quanto pronunciata individuando il reo con il falso nominativo in quell’occasione dichiarato dallo stesso, rilasciato subito dopo l’arresto.
Solo in data 12 maggio 2008 veniva, quindi, presentata una specifica istanza di riabilitazione, ma nonostante le richieste di riesame del 27 giugno e del 4 luglio, il 17 luglio 2008 il ricorrente si vedeva notificare l’impugnato diniego che esso ritiene illegittimo.
Ebbene, è  vero, che “la riabilitazione fa cessare gli effetti della condanna”, ma è anche vero che, questa deve essere pronunciata dall’Autorità giudiziaria, mentre nella specie, alla data di adozione (25.7.2005) del provvedimento impugnato, questa non era ancora intervenuta, con conseguente infondatezza della censura di violazione della richiamata disposizione.
Considerato, quindi, che l’intero ricorso si fonda sulla dedotta mancata considerazione dell’intervenuta estinzione del reato ex art. 167 c.p. e la conseguente violazione di legge in cui si sostiene sarebbe incorsa l’Amministrazione, il ricorso non può trovare accoglimento.

 

N. 01186/2009 REG.SEN.

N. 01069/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2008, proposto da:
Amilton Marques Gomes, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, c.so Cavour, n. 27;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, n. 6, presso gli Uffici della stessa;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento ministeriale di cui al decreto K10/C.204242 del 27 marzo 2008 di diniego di conferimento della cittadinanza italiana.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14/05/2009 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Amilton Marques Gomes ha proposto ricorso per l’annullamento del decreto con cui gli è stato negato il conferimento della cittadinanza italiana, in ragione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 16.10.1997 e previa comunicazione di avvio del procedimento cui ha fatto seguito la presentazione di una memoria dell’interessato.

Attraverso quest’ultima il sig. Amilton Marques Gomes ha rappresentato di non essere stato a conoscenza dell’intervenuta condanna, in quanto pronunciata individuando il reo con il falso nominativo in quell’occasione dichiarato dallo stesso, rilasciato subito dopo l’arresto. In ogni caso aveva beneficiato della sospensione condizionale delle pena e, comunque, ai sensi dell’art. 167 c.p. il reato sarebbe estinto perché trascorsi più di cinque anni dalla condanna.

Solo in data 12 maggio 2008 veniva, quindi, presentata una specifica istanza di riabilitazione, ma nonostante le richieste di riesame del 27 giugno e del 4 luglio, il 17 luglio 2008 il sig. Amilton Marques Gomes si vedeva notificare l’impugnato diniego che esso ritiene illegittimo in quanto viziato da violazione di legge, eccesso di potere e manifesta illogicità e contradditorietà, in quanto non terrebbe conto della sopravvenuta estinzione del reato ex art. 167 c.p..

Il Ministero dell’Interno, nel presentare la propria relazione sui fatti di causa, eccepiva anche il difetto di competenza territoriale. Esso non ha, però, provveduto a notificare il ricorso contenente l’apposita istanza di regolamento di competenza perché sia dichiarata la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a conoscere del giudizio pendente tra le parti innanzi al TAR per la Lombardia, ma si è limitato ad evidenziare che il provvedimento impugnato, emesso da un’autorità centrale, ha una efficacia territoriale non limitata alla Lombardia, ma estesa a tutto il territorio nazionale, con conseguente incompetenza del TAR Lombardia.

Non essendovi stato l’accordo delle parti sulla suddetta eccezione, ne discende che la questione debba essere definita nel merito.

Alla camera di consiglio all’uopo fissata parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2009 la causa, su conforme richiesta delle parti, è stata trattenuta in discussione.

DIRITTO

Va premesso, in rito, che sebbene la controversia concernente il provvedimento di diniego di attribuzione della cittadinanza italiana da parte del Ministero dell’Interno spetta, ai sensi dell’art. 3 della l. Tar, al Tar Lazio, sede di Roma, provenendo il provvedimento impugnato da un organo centrale dello Stato ed avendo un’efficacia non limitata territorialmente, dal momento che esso impedisce l’acquisto dello status di cittadino, cioè di una particolare capacità giuridica, con effetti che non sono circoscritti al luogo in cui l’interessato risiede o ha il centro dei propri interessi (Consiglio Stato, sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4650), tuttavia l’amministrazione pur deducendo la relativa eccezione nella propria memoria difensiva non ha formalmente sollevato regolamento di competenza. Pertanto, è inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale di un Tar dedotta con memoria difensiva anziché con la specifica forma dell’istanza di regolamento stabilita dal citato art. 31 (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 21 marzo 2006 , n. 3111.

Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.

La giurisprudenza (da ultimo TAR Lazio, Roma, II quater, n. 2270/2009) è conforme e costante nell’affermare che la riabilitazione “consegue ad un esplicito provvedimento dell’Autorità giudiziaria”. Tale argomentazione è pienamente condivisa dal Collegio in quanto, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass.pen., I, 7.7.2005, n. 32801 e T.A.R. Lazio, II quater, sentenza n. 11554 del 21.11.2007), dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi, l’estinzione del reato per decorso del termine, pur operando ope legis, richiede comunque una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione che verifichi la sussistenza dei presupposti voluti dal Legislatore.

A tale stregua risulta infondata anche la censura di violazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 91/1992, dedotta nell’ambito del secondo motivo.

E’ pur vero, infatti, che detta disposizione prevede che “la riabilitazione fa cessare gli effetti della condanna”, ma è anche vero che, come sopra precisato, questa deve essere pronunciata dall’Autorità giudiziaria, mentre nella specie, alla data di adozione (25.7.2005) del provvedimento impugnato, questa non era ancora intervenuta, con conseguente infondatezza della censura di violazione della richiamata disposizione.

Considerato, quindi, che l’intero ricorso si fonda sulla dedotta mancata considerazione dell’intervenuta estinzione del reato ex art. 167 c.p. e la conseguente violazione di legge in cui si sostiene sarebbe incorsa l’Amministrazione, il ricorso non può trovare accoglimento.

Ciò anche in considerazione del fatto che l’invocata nuova disciplina secondo cui l’estinzione produrrebbe immediatamente l’effetto di rimuovere l’ostacolo al riconoscimento della cittadinanza a prescindere dalla pronuncia della riabilitazione, non è mai divenuta legge dello Stato e, contrariamente a quanto affermato nella memoria di parte ricorrente, non è entrata in vigore l’1 gennaio 2008.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in esame.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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