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TAR Piemonte Sentenza 16 giugno 2008 illegittimo diniego rinnovo e revoca pds carenza motivazione

TAR Piemonte sentenza del 16 giugno 2008 illegittimo diniego rinnovo e revoca pds per carenza motivazione
TAR Piemonte, Sezione seconda, sentenza n. 1377 del 16 giugno 2008 illegittimo diniego rinnovo e revoca pds per carenza motivazione
Il Tribunale Regionale Amministrativo del Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un cittadino marocchino contro i provvedimenti di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e di revoca disposti dal Questore della provincia di Torino.
I provvedimenti in questione si basavano sul fatto che al cittadino straniero era stata applicata la pena di quattro mesi di reclusione e lire duecentomila di multa, perché responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.”, precisando che “tale reato rientra tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. e che tale circostanza non consente la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale.
A fondamento del gravame il ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione, in quanto non hanno tenuto conto della peculiarità della situazione concreta.
In realtà la motivazione del decreto questorile, oltre a non precisare la natura del reato commesso dal cittadino straniero, neppure considera che la condanna è stata adottata con il rito del patteggiamento, così omettendo di valutare un elemento della fattispecie concreta, che, invece, andava esaminato, atteso che l’art. 12, comma 14, del D.L. 1995 n. 489 non estende esplicitamente anche a siffatte pronunce l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.
Per le ragioni ora indicate è quindi fondato il motivo in esame, atteso che entrambi i provvedimenti hanno omesso di valutare dei profili fattuali e giuridici della fattispecie concreta rilevanti ai fini sia della revoca del permesso già concesso, sia del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con conseguente violazione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241.
Per tutto ciò il TAR del Piemonte accoglie il ricorso.

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