Eventuali condanne penali riportate prima dell’entrata in vigore della legge su cui si fonda l’atto gravato, non pregiudicano il rilascio del permesso di soggiorno
TAR Puglia, Lecce, Sezione III, Sentenza n. 1235 del 29 aprile 2008.
E’ fondato il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, revocato per reati precedentemente commessi dal ricorrente e per assenza di idonea documentazione comprovante lo svolgimento di una attività lavorativa lecita.
In realtà risulta dal certificato del casellario giudiziale che i reati, per il quale il ricorrente ha riportato le condanne penali, sono stati commessi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 189 del 2002 di introduzione della norma su cui si fonda l’atto gravato.
Orbene “pur esulando la disposizione in esame dall’ambito giuspenalistico, in considerazione delle altamente pregiudizievoli conseguenze (revoca del permesso di soggiorno ed espulsione con accompagnamento alla frontiera) discendenti dalla condanna irrevocabile per reati relativi alla lesione del diritto d’autore, il Collegio ritiene, in adesione al principio di responsabilità di matrice costituzionale, che la norma in questione non possa trovare applicazione per i fatti compiuti antecedentemente alla sua entrata in vigore”.
Il Collegio ritiene inoltre che non risulti provata la circostanza che l’interessato tragga fonte di sostentamento da proventi di attività illecite: infatti lo stesso, oltre a dimostrare la disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa (contratto di locazione prodotto), ha depositato, tra gli altri documenti, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio permanente, unitamente al modello di pagamento unificato delle imposte dirette, dell’I.V.A. e degli altri tributi.