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TAR Toscana Sentenza del 10 Luglio 2009 rilascio del psd su circostanze sopravvenute

TAR Toscana Sentenza del 10 Luglio 2009 rilascio del psd su circostanze sopravvenute
TAR Toscana Sentenza n. 1219 del 10 Luglio 2009 – E’ illegittimo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno se non vengono valutate le circostanze sopravvenute
Nel caso di specie viene impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Siena ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato poichè, dopo la stipula del contratto di soggiorno, la richiedente avrebbe abbandonato il luogo di lavoro solo dopo pochi giorni e si sarebbe resa irreperibile. Inoltre il diniego è giustificato anche dal fatto l’istanza sarebbe sfornita dei documenti attestante il possesso di sufficienti mezzi di sostentamento e del titolo di alloggio.
Tuttavia, in virtù delle previsioni contenute nell’art. 5, commi 5 e 9, del d. lgs. 286/1998 l’Amministrazione, nel caso in cui non ci siano elementi per rinnovare il permesso di soggiorno per il titolo richiesto, deve comunque valutare la sussistenza delle circostanze anche sopravvenute per il rinnovo del permesso ad altro titolo, (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 13 marzo 2007, n. 787; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 24 novembre 2006, n. 5483).
Allo stato attuale, perciò, il fatto che la ricorrente risulta stabilmente impiegata presso un diverso datore di lavoro, consente di ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, imponendo all’amministrazione la rivalutazione degli atti del procedimento, alla luce delle considerazioni esposte.

 

N. 01219/2009 REG.SEN.

N. 00818/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 818 del 2009, proposto da:
Jin Lihong, rappresentato e difeso dagli avv. Martino Nofri, Antonella Vergine, con domicilio eletto presso Martino Nofri in Firenze, via XX Settembre, 78;

contro

Questura di Siena in Persona del Questore Pro Tempore, Ministero dell’Interno in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento A.12.08/Imm./64 dell’11.7.2008 con cui il Questore della Provincia di Siena ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché incognito alla ricorrente…

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Siena in Persona del Questore Pro Tempore;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno in Persona del Ministro Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che:

– viene impugnato il decreto in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Siena ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

– il provvedimento è motivato con riferimento alla circostanza che, dopo la stipula del contratto di soggiorno, la richiedente avrebbe abbandonato il luogo di lavoro solo dopo pochi giorni e si sarebbe resa irreperibile, nonché dalla circostanza che l’istanza sarebbe sfornita dei documenti attestante il possesso di sufficienti mezzi di sostentamento e del titolo di alloggio;

Rilevato che:

– in esito all’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 444 del 5 giugno 2009, la Direzione provinciale dell’INPS di Siena ha depositato documentazione dalla quale risulta che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni in data 22 novembre 2008, essendo, inoltre, agli atti la copia dei bollettini di conto corrente postale comprovanti il pagamento degli oneri contributivi per l’intero periodo di durata del rapporto;

– dal contratto di soggiorno stipulato tra la ricorrente e il signor Senesi Luca in data 26 febbraio 2007 si evince che quest’ultimo si impegnava a garantire all’interessata idonea sistemazione alloggiativa;

osservato che:

– in virtù delle previsioni contenute nell’art. 5, commi 5 e 9, del d. lgs. 286/1998 l’Amministrazione, nel caso in cui non ci siano elementi per rinnovare il permesso di soggiorno per il titolo richiesto, deve comunque valutare la sussistenza delle circostanze anche sopravvenute per il rinnovo del permesso ad altro titolo, (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 13 marzo 2007, n. 787; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 24 novembre 2006, n. 5483)

– quanto sopra argomentato, unitamente alla circostanza che, attualmente, la ricorrente risulta stabilmente impiegata presso un diverso datore di lavoro, consente di ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, imponendo all’amministrazione la rivalutazione degli atti del procedimento, alla luce delle considerazioni esposte;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato e la condanna del Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. 2^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge e comprensive della rifusione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 02/07/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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