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Tar Toscana sentenza del 3 aprile 2008 Rigetto rinnovo del permesso per stranieri condannati

rigettato rinnovo permesso per straniero condannato  anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Tar della Toscana sentenza n. 514 del 3 aprile 2008 rigetto rinnovo permesso per stranieri condannati.
Il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/98 prevede che non debba procedersi al rinnovo del permesso di soggiorno a favore degli stranieri che risultino condannati, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
Nel caso in specie sussistono tutti i presupposti delle richiamate disposizioni normative, dal momento che il ricorrente è stato, non solo, condannato per reato di furto con l’aggravante della “violenza sulle cose ma, l’Amministrazione in forza di una complessiva valutazione della condotta del ricorrente, ha denotato la sua pericolosità sociale. Oltre all’episodio per il quale il ricorrente è stato condannato, sono risultati, infatti, a carico del medesimo altre due denuncie per reati di tentato furto e per violazione dell’art. 588 c.p. Si tratta di elementi che servono a illuminare la complessiva personalità del medesino e che supportano la decisione adottata dall’Amministrazione.
Alla luce di quanto detto,  è infondato il ricorso presentato dallo straniero avverso il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.

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