TAR Veneto Sentenza del 21 agosto 2008 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno mezzi sostentamento
TAR Veneto Sentenza n. 2574 del 21 agosto 2008 legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il diniego di rinnovo del proprio permesso di soggiorno.
Il Questore di Treviso rigettava l’istanza di rinnovo per mancata dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sussistenza e per la presentazione, unitamente all’istanza di rinnovo di documentazione falsa.
Dall’informativa ricevuta dal Commissariato di P.S. di Monfalcone emergeva, infatti, che il presunto datore di lavoro era indagato per false dichiarazioni per le regolarizzazioni di rapporti di lavoro per una molteplicità di cittadini extracomunitari e, inoltre, risultava a carico della ricorrente, in data 13.2.2006 la notizia di reato per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per avere ottenuto, dietro pagamento di un compenso.
Il Tar del Veneto evidenzia che nel caso di specie non può trovare applicazione il consolidato orientamento di questo Tribunale secondo il quale la mera produzione di documentazione falsa non è sufficiente per negare – in presenza di determinate condizioni – il rinnovo del permesso di soggiorno che va, comunque, concesso, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, laddove l’interessato sia in grado di dimostrare di aver prodotto adeguato e lecito reddito e, siano, quindi, sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio. Del resto la ricorrente non ha prodotto nessuna documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di un qualsiasi reddito da lei percepito.
Per tutto ciò, il TAR del Veneto respinge il ricorso.
Ric. n. 2374/06 Sent. n. 2574/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Angelo Gabbricci Consigliere
Marina Perrelli Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.2374/06, proposto da TCHOMAKO NGODJI MELIE MARLYSE, rappresentata e difesa dall’avv.to Roberto Veroi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
del decreto del Questore di Treviso CAT. A 12/2006/Imm., emesso il 13.10.2006 e notificato il 20.10.2006, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. F7501B4, avanzata dalla ricorrente.
Visto il ricorso, notificato il 14 novembre 2006 e depositato presso la Segreteria il 28 novembre 2006, con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza n. 964 del 5.12.2006 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensiva;
Udito nella pubblica udienza del 5 giugno 2008 – relatore il Referendario M. Perrelli – l’avv. Veroi per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, cittadina di nazionalità camerunense, aveva presentato il 15.6.2005 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno con validità sino al 25.1.2005 alla competente Questura.
Con il provvedimento impugnato il Questore di Treviso le rifiutava il rinnovo richiesto per mancata dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sussistenza.
Infatti, la ricorrente, a corredo della propria domanda di rinnovo, aveva prodotto la dichiarazione di assunzione da parte dell’Edil Art di Desogus Luciano, datata 14.5.2005, nonché copia di buste paga e del CUD 2004. Dall’informativa ricevuta dal Commissariato di P.S. di Monfalcone emergeva che il Desogus era indagato per false dichiarazioni per le regolarizzazioni di rapporti di lavoro per una molteplicità di cittadini extracomunitari e, inoltre, risultava a carico della ricorrente in data 13.2.2006 la notizia di reato per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per avere ottenuto, dietro pagamento di un compenso, dalla ditta Edil Art false attestazioni comprovanti la sua assunzione presso la medesima ditta.
Con il ricorso in esame viene dedotta l’illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria in considerazione della veridicità e dell’effettività del rapporto di lavoro intercorso con la ditta Edil Art dal 18.3.2005 al 14.7.2005, data del congedo per maternità, nonché per mancata valutazione della presenza della figlia minore, nata l’1.9.2005.
L’Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Treviso ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno alla ricorrente per due ordini di motivi: a) per la presentazione, unitamente all’istanza di rinnovo del titolo, della dichiarazione di assunzione presso la ditta Edil Art di Desogus Luciano e di alcune buste paga, documentazione risultata falsa; b) per la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione poiché l’Amministrazione procedente da un lato non avrebbe tenuto conto che l’attività lavorativa prestata presso la ditta Edil Art è veritiera ed effettiva, e dall’altro avrebbe omesso di prendere in considerazione l’esistenza della figlia minore, nata l’1.9.2005.
Le censure articolate dalla ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, non sono fondate e, pertanto, il ricorso va respinto.
Dall’esame della documentazione allegata emerge che la ricorrente ha prodotto, a corredo della propria istanza di rinnovo, l’attestazione di assunzione e le buste paga provenienti dalla ditta Edil Art di Desogus Luciano e che tale ultimo soggetto, a seguito di accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Gorizia per avere fornito documentazione falsa ad una molteplicità di altri cittadini extracomunitari per ottenere la regolarizzazione ex lege n. 222/2002 ovvero il rinnovo dei permessi di soggiorno.
La ricorrente, d’altro canto, risulta essa stessa indagata dalla squadra mobile di Gorizia per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per avere ottenuto, dietro pagamento di un compenso, proprio dalla ditta Edil Art di Desogus Luciano false attestazioni comprovanti la sua assunzione presso la medesima ditta. Tanto premesso, va rilevato che la ricorrente non ha prodotto, con memoria difensiva a seguito del preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, né in sede di ricorso giurisdizionale, documentazione comprovante alcuna fonte di reddito.
Deve allora essere evidenziato che nel caso di specie non può trovare nenache applicazione il consolidato orientamento di questo Tribunale secondo il quale la mera produzione di documentazione falsa non è sufficiente per denegare – in presenza di determinate condizioni – il rinnovo del permesso di soggiorno che va, comunque, concesso, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, laddove l’interessato sia in grado di dimostrare di aver prodotto – nel periodo di riferimento – adeguato e lecito reddito e, siano, quindi, sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio (cfr. TAR Veneto, sezione III, n. 1377/2007; n. 1378/2007; n. 2588/2007; 626/2008).
Infatti il provvedimento si regge su di una duplice autonoma motivazione: e, anche trascurando la questione degli effetti che la disciplina stabilisce per la falsificazione, è comunque da ritenere che la ricorrente non abbia in realtà offerto la prova di un’attività lavorativa, idonea a fornirle adeguati mezzi di sostentamento, e tale da giustificare il rinnovo del permesso rilasciato.
E del resto la ricorrente non ha prodotto nessuna documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di un qualsiasi reddito da lei percepito a partire dall’anno 2005, fatta eccezione che per il periodo da marzo ad agosto 2005 asseritamente trascorso alle dipendenze della ditta Edil Art.
Ne discende, dunque, che gli elementi documentali indicati non integrano, come emerge chiaramente, i requisiti reddituali ai quali le disposizioni del D.Lgs. n. 286/98 subordinano il rinnovo del permesso di soggiorno.
Merita, infine, di essere evidenziato che, in assenza di tale requisito, non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento gravato la mancata valutazione della nascita della figlia della ricorrente, avvenuta l’1.9.2005, atteso che il detto evento non sembra essere stato portato in alcun modo a conoscenza dell’Amministrazione procedente e che, comunque, lo stesso potrebbe eventualmente essere preso in considerazione per l’ottenimento di un permesso di soggiorno ad altro titolo, ma non per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 5 giugno 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione