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TAR Veneto Sent. 5 giugno 2008 Documenti falsi non legittimano diniego rinnovo pds

TAR del Veneto sentenza del 5 giugno 2008 i documenti falsi non legittimano il diniego di rinnovo permesso soggiorno
TAR del Veneto sentenza n. 1664 i documenti falsi non legittimano il diniego di rinnovo permesso soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il provvedimento impugnato si fondava sul presupposto che il ricorrente, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, aveva presentato una documentazione falsa, dichiarando di avere un contratto di soggiorno con una s.r.l.
Tuttavia, secondo il Tribunale del Veneto, la mera produzione di documentazione ritenuta falsa non è sufficiente per rifiutare, in presenza di determinate condizioni, il rinnovo del permesso di soggiorno. L’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione ritenuta falsa, in mancanza di una sentenza penale di condanna, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno è l’inutilizzabilità della stessa. L’amministrazione procedente ha l’obbligo di tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, anche degli elementi sopraggiunti ex art. 5, 5° comma, del D.lgs. n. 286/1998 e, quindi, della documentazione comprovante l’attività lavorativa diversa da quella considerata falsa eventualmente esibita dal richiedente a seguito di preavviso di rigetto.
Considerato che, nella fattispecie in esame, la documentazione ritenuta falsa non è l’unica prodotta a dimostrazione dell’attività lavorativa in sede di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oggetto del diniego, essendo stata, altresì, allegata documentazione comprovante l’attività di venditore ambulante, il ricorso è meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

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