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TAR Veneto Sentenza 12 maggio 2008 Legittimo rilascio permesso soggiorno straordinario motivi salute

Non si può eseguire l’espulsione di un soggetto che potrebbe subire, per l’immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio al suo diritto alla salute.

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1303 del 12 maggio 2008
E’ illegittimo il diniego di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998 a cittadina nigeriana affetta da grave insufficienza renale cronica sottoposta a periodici trattamenti emodiliatici.
La ricorrente presentava alla Questura di Treviso domanda per il rilascio del permesso di soggiorno straordinario per motivi di salute.
Il Questore, dato atto della presenza irregolare della ricorrente sul territorio italiano e di una precedente espulsione, negava il permesso di soggiorno ex art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998 non ricorrendone i presupposti, pur dando atto del diritto della medesima a fruire delle cure urgenti necessarie ai sensi dell’art. 35 del predetto decreto. (Nelle censure svolte la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 28 del D.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 32 Cost. poiché sarebbe consentito il rilascio del permesso di soggiorno anche allo straniero irregolare la cui permanenza sul territorio nazionale sia motivata dal poter fruire delle cure mediche adatte e necessarie alla sua condizione di salute.)
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 252 /2001 ha ribadito, conformemente al proprio costante orientamento giurisprudenziale, che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti”, salva la garanzia di “un nucleo irriducibile del diritto alla salute” protetto come ambito inviolabile della dignità umana, che impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela e tali da pregiudicare l’attuazione di questo diritto. La Corte nella richiamata decisione n. 252/2001 afferma espressamente che lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35, comma 3 citato, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998.
Sulla scorta della su riportata decisione la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "da tale quadro normativo non può che discendere il diritto dello straniero, anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel paese di origine, un permesso di soggiorno  idoneo a regolarizzare la situazione di inespellibilità sancita dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata".
Nella fattispecie in esame, dunque, essendo la ricorrente affetta da gravi patologie per le quali necessita di urgenti e frequenti cure mediche, sussistono le condizioni legittimanti il soggiorno della medesima sul territorio nazionale, non potendosi eseguire l’espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell’immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio al suo diritto alla salute.

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