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TAR Veneto Sentenza 7 maggio 2008 Permesso per attesa occupazione al socio lavoratore

L’attività di socio lavoratore, inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato, permette il rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione

TAR Veneto Sentenza 7 maggio 2008 Permesso per attesa occupazione al socio lavoratore
TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza 7 maggio 2008 Permesso per attesa occupazione al socio lavoratore
Ai sensi dell’art. 22, 11° comma, del D.Lgs. n. 286/1998 “…il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi”.
Ne caso in specie, il ricorrente titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Questore di Verona rigettava l’istanza  in considerazione della mancanza del requisito della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza e dell’inapplicabilità dell’art. 22, 11° comma, del D.Lgs. n. 286/1998 al permesso di soggiorno rilasciato “per lavoro autonomo”.
La Suprema Corte di Cassazione in molteplici pronunce, relative proprio a rapporti di lavoro con società cooperative, ha chiarito che l’attività del socio lavoratore è suscettibile di essere inquadrata sia come rapporto di lavoro subordinato che come rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
Inoltre, con disposizione di interpretazione autentica, lo stesso legislatore (art. 5 legge 3 aprile 2001, n. 142) ha supportato l’applicabilità estensiva dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. al trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa di lavoro, sancendo anche sotto questo profilo l’equiparazione di tale credito a quello retributivo del lavoratore subordinato.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

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