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TAR Veneto Sentenza del 24 dicembre 2008 illegittima mancata pronuncia su rinnovo pds

TAR Veneto Sentenza del 24 dicembre 2008 illegittima mancata pronuncia su rinnovo permesso di soggiorno
TAR Veneto Sentenza n. 3989 del 24 dicembre 2008 illegittima mancata pronuncia su rinnovo permesso di soggiorno
Nel caso di specie, al suddito del regno del Marocco, fu dato preavviso di diniego sulla sua domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno.
L’interessato, presentò poco dopo una memoria difensiva e, da allora, nessun provvedimento è stato emesso nei suoi confronti: da ciò il ricorso in esame, proposto ex art. 21 bis l. 1034/71.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente intimata.
Nella materia in esame, in particolare, trova applicazione l’art. 5, IX comma, del d. lgs. 286/98, per cui “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto”. In specie, il termine è rimasto inosservato, e l’inadempimento perdura tuttora, sì che va ordinato senz’altro all’amministrazione di provvedere sull’istanza di rinnovo entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, della presente decisione. Per ciò detto, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione dell’interno di pronunciarsi sulla domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno

Ric. n.1719/2008     Sent. n. 3989/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti   Presidente
Angelo Gabbricci  Consigliere, relatore
Marina Perrelli    Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1719/2008, proposto, ex art. 21 bis l. 1034/71, da Wahji Bouazza, rappresentato e difeso dall’ avv. S. Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
CONTRO
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, non costituita in giudizio
1) per l’accertamento del silenzio inadempimento dell’Amministrazione resistente sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;
2) per l’accertamento della fondatezza dell’istanza sub 1, e la conseguente condanna a provvedere, giusta art. 21 bis, II comma, l. 1034/71;
3) per la condanna al risarcimento del danno ingiusto.
Visto il ricorso, notificato il 28 agosto 2008 e depositato presso la Segreteria il 25 settembre 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito nell’udienza camerale del 12.11.08 – relatore il cons. avv. A. Gabbricci  – l’avv. Lopresti in sostituzione di Filippi per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Secondo quanto esposto in ricorso, il 19 settembre 2007, presso la questura di Treviso, a Wahji Bouazza, suddito del regno del Marocco, fu dato preavviso di diniego sulla sua domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno.
2. L’interessato presentò poco dopo una memoria difensiva e, da allora, nessun provvedimento è stato emesso nei suoi confronti: da ciò il ricorso in esame, proposto ex art. 21 bis l. 1034/71, e recante le conclusioni in epigrafe.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente intimata.
3.1. Invero, l’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, è stato modificato dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, con l’introduzione del comma 4 bis (la successiva sostituzione dello stesso art. 2 l. 241/90, ex l. 14 maggio 2005, n. 80, lo ha trasformato nel V comma) per cui “Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
3.2. Mentre il comma 3 stabilisce in via residuale il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, il comma 2 rinvia invece ai termini stabiliti, per i singoli procedimenti, da fonti specifiche, e decorrenti “dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”.
Nella materia in esame, in particolare, trova applicazione l’art. 5, IX comma, del d. lgs. 286/98, per cui “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto”.
4.1. In specie, il termine è rimasto inosservato, e l’inadempimento perdura tuttora, sì che va ordinato senz’altro all’amministrazione di provvedere sull’istanza di rinnovo entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, della presente decisione.
4.2. Non può, viceversa, trovare accoglimento la domanda per l’accertamento della fondatezza dell’istanza e la conseguente condanna all’emissione d’un provvedimento favorevole.
In specie, invero, il rinnovo costituisce un atto discrezionale, il quale presuppone verifiche ed apprezzamenti estranei alla competenza del giudice amministrativo, il quale può invero accertare il titolo al rilascio esclusivamente quando sia stata sollecitata l’adozione di provvedimenti vincolati, e, cioè, “quando una sola sia la soluzione conforme all’ordinamento e l’amministrazione non abbia emanato il dovuto atto” (così C.d.S., IV, 28 aprile 2008, n. 1873).
4.3. La domanda risarcitoria va parimenti dichiarata inammissibile, stante la sua evidente incompatibilità con il rito speciale di cui all’art. 21 bis (C.d.S., 1873/08 cit.).
5.1. A questo punto, per stabilire se sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, sembra opportuno intanto rammentare come il Ministero dell’interno, nella direttiva 5 agosto 2006, “sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”, abbia stabilito che “Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: – la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; – sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo; – sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo”. Operazioni, la seconda e la terza, che attualmente incombono sugli uffici postali, presso i quali la domanda viene presentata, secondo la convenzione stipulata nel 2007 tra l’Amministrazione dell’interno e le Poste italiane, come consentito dell’art. 39, comma 4 bis della l. 16 gennaio 2003, n. 3, modificato dall’art. 1 quinquies, della legge 12 novembre 2004, n. 271.
5.2. Orbene, la direttiva parrebbe attribuire agli stranieri extracomunitari, i quali abbiano ritualmente presentato la domanda di rinnovo, uno status particolare, che li porrebbe in una situazione non dissimile da quella derivante dal possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, sebbene condizionata risolutivamente dal diniego: sino all’eventuale provvedimento negativo, invero, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorchè scaduto, nonché della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha anche la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, sempre secondo la circolare, la quale prosegue osservando come “gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.
5.3. Si potrebbe allora dubitare che, in tale situazione, “perduri l’inadempimento” dell’Amministrazione, solo perché essa non ha rilasciato il titolo definitivo.
Tuttavia, anzitutto il titolo temporaneo così ottenuto è precario per definizione, e ciò, oltre a distinguerlo in astratto dal permesso di soggiorno, dotato di ben altra stabilità, può, in concreto, comportare di per sè un rilevante pregiudizio per lo straniero.
5.4. Infatti, applicando i comuni principi in materia di competenza e gerarchia, la direttiva del 2006, per la sua provenienza e forza di atto amministrativo generale, non si presenta vincolante per le amministrazioni statali diverse da quella dell’Interno; e ciò vale, a maggior ragione, per gli altri Enti pubblici, nonché per i privati, con svariate ricadute sfavorevoli per gli interessati (si è fatto riferimento nelle difese, tra l’altro, a limitazioni nelle prestazioni del servizio sanitario nazionale, ovvero al diniego dei titoli per la guida dei veicoli; è poi intuibile che, tra lavoratori stranieri da assumere, si preferirà quello che effettivamente dispone del permesso).
6.1. Se, dunque, da un canto è comprensibile che gli sguarniti uffici stranieri dell’Amministrazione dell’interno, sul presupposto che la gran parte degli stranieri non abbia stringente necessità del titolo definitivo, tendano a prolungare i procedimenti ben oltre il limite di legge, dall’altro è evidente che un siffatto orientamento non può essere avallato dal Collegio, già per le sommarie osservazioni esposte sub 5.3. seg..
6.2. Insomma, solo con il rilascio del permesso di soggiorno cessa l’inadempimento dell’Amministrazione, iniziato a decorrere trascorsi venti giorni dalla presentazione della domanda, fatte naturalmente salve le richieste d’integrazione documentale non pretestuose e, in generale, la partecipazione al procedimento dell’istante.
Tuttavia, non è senza giustificazione, per quanto si è detto, che l’Amministrazione, in difetto di una sollecitazione – espressione di leale collaborazione tra l’utente e l’Amministrazione, e che non deve prendere necessariamente la forma della diffida – o di una situazione peculiare comunque ad essa nota, finisca per esaminare le domande anche a grande distanza di tempo dal loro deposito.
6.3. Tenuto conto di ciò, il Collegio ritiene possibile procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti, qualora non sia comprovato che lo straniero aveva in qualche modo rappresentato, dopo la presentazione della domanda, il suo specifico interesse alla definizione del procedimento con priorità sugli altri istanti, salvo che tale interesse risulti comunque noto all’Amministrazione.
6.4. Nel caso in esame non risulta che il Bouazza, nelle controdeduzioni a suo tempo presentate, o in epoca successiva e prima del ricorso, abbia sollecitato in qualche modo il rilascio del titolo.
7. In conclusione, le spese di lite vanno integralmente compensate, tanto più tenuto conto della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione dell’interno di pronunciarsi sulla domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per Wahhji Bouazza, entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 12 novembre 2008.
Il Presidente       L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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