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LA RICHIESTA NOMINATIVA

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Tutti gli aggiornamenti a questa sezione li troverete nel portale dedicato a colf e badanti: come assumere una colf, gli stipendi minimi, i contributi Inps, le ferie, la malattia, problemi sul lavoro, i diritti delle colf e badanti immigrate, moduli e soprattutto le risposte alle vostre domande in l’Esperto risponde.


Vai alla sezione aggiornata: alt IL DECRETO FLUSSI

 

 L’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari è regolato da un sistema di quote stabilite dal Governo attraverso l’emanazione di un decreto, il cosiddetto decreto flussi, emanato una o più volte l’anno, che fissa un numero massimo di ingressi di lavoratori stranieri in Italia.
Una volta pubblicato il decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale, sarà possibile per il datore di lavoro assumere uno straniero residente all’estero come lavoratore subordinato a tempo determinato o indeterminato, presentando la richiesta di nulla osta al lavoro,  allo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso ciascuna Prefettura e responsabile dell’intero procedimento.
La richiesta deve essere presentata utilizzando una procedura telematica che permette al datore di lavoro di inviare on line i moduli debitamente compilati.
I moduli da utilizzare e tutte le informazioni necessarie per l’inoltro della richiesta di autorizzazione al lavoro sono reperibili direttamente presso il sito del Ministero dell’Interno www.interno.it.
Una volta inviata la domanda è possibile conoscere lo stato di avanzamento della pratica consultando on line l’apposita sezione del sito.
Lo Sportello Unico esamina le richieste seguendo l’ordine cronologico di acquisizione delle domande da parte del sistema informativo e vengono accolte, se sono conformi a quanto prevede la legge, fino all’esaurimento del numero di ingressi autorizzati dal decreto flussi.

CONDIZIONI PER LA DOMANDA
Perché la richiesta venga accettata, dovranno sussistere le seguenti condizioni:
–    il datore di lavoro deve possedere una congrua capacità economica per sostenere gli oneri retributivi e assicurativi legati all’assunzione di un lavoratore. A tal fine dimostrare di possedere un reddito annuo – anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi (in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi) – di importo almeno il doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Questo requisito non è necessario se il lavoratore domestico sarà assunto per assistere un datore di lavoro o un suo familiare affetto da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza.
–    il datore di lavoro non deve essere stato denunciato o condannato per reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p. (rapina, furto, estorsione, etc…) o per reati a favore dell’immigrazione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione o in materia di stupefacenti;
–    il lavoratore non deve essere stato condannato per i medesimi reati e non deve essere stato colpito in passato da un provvedimento di espulsione;
–    l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali;
–    la retribuzione minima mensile da garantire è quella prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico e varia in relazione all’inquadramento e alla mansione offerta al lavoratore.
–    Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di un alloggio idoneo (anche casa propria), cioè conforme alle norme sull’edilizia residenziale pubblica o ai parametri igienico-sanitari fissati dal Ministero della Salute.

Mancando una sola di queste condizioni il datore di lavoro non otterrà l’autorizzazione all’ingresso del cittadino extracomunitario residente all’estero.
Attenzione!
Le procedure e i moduli da utilizzare per presentare la richiesta nominativa subiscono ogni anno qualche variazione. Per gli ultimi aggiornamenti si può far riferimento al sito del Ministero dell’Interno www.interno.it.

IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Un alloggio è idoneo quando rispetta i parametri minimi previsti dalle leggi regionali e dai relativi regolamenti comunali in materia di edilizia residenziale pubblica, oppure quando rispetta le condizioni stabilite dal Ministero della Sanità.
L’idoneità alloggiativa è dimostrabile attraverso 2 certificati:
–    Certificato di idoneità alloggiativa: rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza;
–    Parere igienico sanitario: rilasciato dall’Ufficio Igiene Pubblica della ASL (Azienda sanitaria locale) presso cui si trova l’abitazione.
Ciascun Ufficio richiede di presentare un particolare elenco di documenti: è consigliabile informarsi presso il proprio ufficio di riferimento.
La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia del documento di identità di colui che richiede il certificato di idoneità. Se il richiedente è ospitato e non è residente nell’alloggio, dovrà allegare la dichiarazione di ospitalità compilata e firmata dal titolare dell’alloggio con copia del suo documento d’identità.
Il certificato che rilascia il Comune ha validità 6 mesi.

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
Lo Sportello Unico acquisisce telematicamente i pareri positivi di Questura, Direzione Provinciale del Lavoro e del Centro per l’Impiego sulla richiesta nominativa, e se il numero di ingressi autorizzati dal governo non si è già esaurito, convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il datore deve presentarsi alla convocazione munito di
–    2 marche da bollo da € 14.62 (1 marca deve corrispondere a quella il cui codice identificativo è stato inserito al momento della domanda)
–    proprio documento di identità e fotocopia passaporto lavoratore
–    richiesta o certificato di idoneità alloggiativa o parere igienico-sanitario

FAR ENTRARE IL LAVORATORE COL NULLA OSTA
I step –INVIO NULLA OSTA AL LAVORATORE
Una volta che il datore di lavoro ha in mano il nulla osta, deve spedirlo in originale al lavoratore extracomunitario nel suo Paese di residenza. E’ utile che ne conservi comunque una copia integrale. Fatto questo il datore di lavoro non ha più alcun obbligo fino all’assunzione del lavoratore.

Attenzione!!
Se il lavoratore che deve fare ingresso in Italia è di nazionalità filippina, il datore di lavoro, prima di spedire il nulla osta, deve recarsi presso il Consolato delle Filippine per chiedere che su tale documento venga apposto il timbro della POEA (Philippine Overseas Employment Administration). Senza tale timbro il Governo filippino non autorizzerà l’uscita dal territorio da parte del cittadino straniero.

II step – RICHIESTA VISTO DI INGRESSO
Con il nulla osta originale e il passaporto con validità di almeno 6 mesi, il lavoratore deve recarsi presso l’Ambasciata o Consolato italiano per richiedere il visto d’ingresso. Il nulla osta ha validità 6 mesi che decorrono dalla data del rilascio del nulla osta. Entro questo termine il lavoratore deve pertanto recarsi presso la rappresentanza per richiedere il visto, altrimenti il nulla osta non avrà più valore.
Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può fare ingresso in Italia entro un anno.

III step – FIRMA DEL CONTRATTO DI LAVORO E  RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il lavoratore, entro otto giorni dall’arrivo in Italia deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione portando il nulla osta originale, il passaporto originale più una fotocopia del passaporto (pagina del visto) e la richiesta o il certificato di idoneità alloggiativi o del parere igienico-sanitario. Allo Sportello Unico il lavoratore firmerà il contratto di soggiorno in tre copie (due gli verranno consegnate – una per sé, una per il datore).
Dopo la firma del contratto di soggiorno, lo Sportello Unico rilascia al lavoratore il modulo già compilato per la richiesta di permesso di soggiorno da spedire tramite un Ufficio Postale abilitato (non più in Questura).

IV step – ASSUNZIONE DEL LAVORATORE STRANIERO
Dopo aver spedito la richiesta del permesso di soggiorno tramite le Poste, il cittadino straniero può essere assunto. 
E’ consigliabile quindi procedere alla contrattazione delle condizioni di lavoro (facendo comunque riferimento a quelle contenute nel contratto sottoscritto presso lo Sportello Unico per quanto riguarda la retribuzione minima, l’orario di lavoro) e stipulare un contratto che disciplini nel dettaglio il rapporto di lavoro (ferie, riposi settimanali, ecc.)
Una volta stipulato il contratto di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente l’assunzione al Centro per l’Impiego (CPI), competente per zona.

Attenzione!
Se il datore di lavoro, dopo aver presentato la richiesta nominativa, non vuole più instaurare il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, può decidere di interrompere la procedura comunicandolo alla Sportello Unico. Se il cittadino extracomunitario è già arrivato in Italia, il datore di lavoro dovrà farsi carico delle eventuali spese di rimpatrio del lavoratore, salvo che il lavoratore intenda rimanere in Italia in cerca di un’altra occupazione. In questo caso il lavoratore dovrà richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma dei responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.

 

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