in

Permesso di soggiorno ancora  più costoso, 3 euro in più per rilasci e rinnovi

Il prezzo del documento elettronico sale da  27,50 a 30,46 euro. Che  si aggiungono alle altre spese e al contributo da 80 a 200 euro già giudicato “sproporzionato” dalla Corte di Giustizia. Inca Cgil: “Senza pudore”

 

Roma – 28 aprile 2016 –  Regalo avvelenato del governo agli immigrati. Da oggi il permesso di soggiorno costa di più.

Un Decreto dei ministeri dell’Interno, dell’Economia e della Pubblica Amministrazione arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale (vedi sotto) ha ritoccato al rialzo il costo del nuovo Permesso di soggiorno elettronico (PSE 380)  rilasciato in tutta Italia dallo scorso autunno, portandolo a 24,56 euro, ai quali vanno aggiunti l’Iva e 50 centesimi di commissione a Poste Italiane. Il totale fa 30,46 euro, a fronte dei 27,50 euro che si pagavano fino a ieri. 

È solo una piccola parte dell’esborso richiesto agli stranieri in Italia, che sono tenuti a versare anche l’ormai famigerato (e ben più esoso) contributo per il rilascio/rinnovo del permesso, che va da 80 a 200 euro a seconda della durata del documento.  Ecco allora che, tra costo del PSE e contributo,  il prezzo sale a 110,46 euro per i permessi validi fino a un anno, a 130,46 per quelli da un anno a due anni e a 230,46 euro per quelli superiori a due anni, come la carta di soggiorno (permesso Ue per lungosoggornanti) e a quelli riservati ai dirigenti d’azienda. 

Non è finita qui. A quella somma  vanno infatti aggiunti altri 16 euro di marca da bollo e altri 30 euro che si pagano a Poste Italiane per il servizio di spedizione per assicurata del kit con la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Un salasso per tutti gli immigrati, aggravato dal fatto che la Corte di Giustizia Europea ha già giudicato “sproporzionato”  e tale da ostacolare  i diritti dei cittadini stranieri in Italia.

La sentenza della Corte di Giustizia, che ha accolto un ricorso presentato da Inca e Cgil,  risale al 2 settembre scorso. Il governo avrebbe dovuto adeguarsi, abbassando  l’importo del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso, ma in quasi 8 mesi non  ha fatto nulla, ignorando anche le richieste che arrivavano dal Parlamento. Ora il nuovo aumento, con quei tre euro in più che al danno aggiungono anche la beffa. 

“È un’ operazione senza pudore.  Un modo paradossale di fare ulteriore cassa su chi gia’ contribuisce in modo cospicuo versando tasse e i contributi al bilancio dello Stato senza ottenerne uguali diritti e prestazioni corrispondenti” denunciano oggi Inca e Cgil. “Siamo alla presa in giro nei confronti degli stranieri gia’ chiamati a versare somme ingenti per poi richiederne subito dopo la restituzione sulla base della Sentenza della Corte di Giustizia Europea il cui giudizio è vincolante per lo Stato”. 

Il patronato e il sindacato parlano di “una occasione persa dall’esecutivo per cancellare questa tassa ingiusta e riportare il costo del permesso di soggiorno ad una cifra al pari delle altre pratiche della Pubblica Amministrazione. L’INCA e la CGIL da tempo e per prime impegnate al contrasto di questa odiosa norma hanno avviato la campagna di inoltro delle domande di rimborso e invitano i lavoratori stranieri e famiglie nei propri uffici per ottenere la restituzione di quanto già versato da Gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto sull’ulteriore contributo”.

 

Elvio Pasca

 +++

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2016 

Determinazione del prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico

«PSE 380». (16A03203) 

(GU n.97 del 27-4-2016)

 

                      IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

                           di concerto con 

 

                      IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 

                                  e 

 

                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 

                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  «Nuovo  ordinamento

dell’Istituto Poligrafico dello Stato» e successive  modificazioni  e

integrazioni; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell’imposta  sul  valore

aggiunto», e in particolare l’art. 10; 

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell’immigrazione

e norme sulla condizione giuridica  dello  straniero  in  Italia»,  e

successive modificazioni ed integrazioni; 

  Visti gli articoli  11  e  16  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  recante  il  regolamento  di

attuazione del predetto testo unico; 

  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia  di

riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini  della

sua trasformazione in societa’ per azioni a norma degli articoli 11 e

14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica (CIPE) 2  agosto  2002,  n.  59,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 244,  del  17  ottobre

2002, con la quale l’Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  a

decorrere dalla data del 17 ottobre  2002  e’  stato  trasformato  in

S.p.A.; 

  Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data

4 agosto 2003, recante «Istruzioni per la disciplina dei  servizi  di

vigilanza e di controllo  sulla  produzione  delle  carte  valori»  e

successive modificazioni ed integrazioni; 

  Visto il decreto del Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il

Ministro dell’innovazione e delle  tecnologie,  del  3  agosto  2004,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  235  del  6  ottobre  2004,

concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed

alle carte di soggiorno; 

  Visto il decreto del Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la  pubblica

amministrazione e la semplificazione, del 23 luglio 2013,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013,  concernente  le

regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno; 

  Visto l’art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio

2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,

n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio  del

permesso di soggiorno elettronico  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.

1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002; 

  Visto l’art. 7-vicies quater del medesimo decreto-legge  n.  7/2005

che, tra l’altro: 

    pone a carico dei soggetti richiedenti la  corresponsione  di  un

importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e

spedizione del documento,  nonche’  per  la  manutenzione  necessaria

all’espletamento dei servizi connessi; 

    prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti

elettronici sono determinati annualmente  con  decreti  del  Ministro

dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro

dell’interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni  della

pubblica amministrazione; 

  Visto il decreto del Ministro dell’interno  del  12  ottobre  2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, con il

quale   e’   stato   stabilito   l’importo   dell’onere   a    carico

dell’interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta

di  soggiorno  nell’ambito  della  convenzione,  stipulata  ai  sensi

dell’art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra  il

Ministero dell’interno e Poste italiane S.p.A.; 

  Visto il decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dell’interno, del 4 aprile 2006,  pubblicato

nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del  5  maggio   2006,   recante

«Determinazione dell’importo  delle  spese  da  porre  a  carico  dei

soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico»; 

  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.  3,  di  attuazione

della direttiva 2003/109/CE relativa  allo  status  di  cittadini  di

paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; 

  Visto il decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  in

data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163. S.O.

del 16 luglio 2007, con il quale sono state approvate le  «Istruzioni

sul Servizio di Tesoreria dello Stato»; 

  Visto il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del  18  aprile

2008,  recante  «Modello  uniforme  per  i  permessi   di   soggiorno

nell’Unione europea» (di seguito: «PSE 380»); 

  Vista la convenzione stipulata  in  data  17  luglio  2015  tra  il

Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane  S.p.A.  per

gli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi  di

soggiorno elettronici, la  quale  riconosce,  tra  l’altro,  a  Poste

Italiane S.p.A., per la prestazione del  servizio,  un  corrispettivo

pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, comma 1 del

D.P.R. n. 633/1972, per ciascun richiedente il permesso di  soggiorno

elettronico.  Il  pagamento  della  citata  somma  di  euro  0,50  e’

ricompreso  nell’importo  versato  dal  richiedente  al  netto  della

commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali; 

  Vista la legge 15 luglio 2009,  n.  94,  recante  «Disposizioni  in

materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, l’art. 1, comma 22,

lettere b) e n), con cui e’ stata prevista, in aggiunta al costo  del

documento elettronico, la  fissazione  di  un  contributo  da  porre,

anch’esso, a carico dei cittadini extracomunitari che  richiedono  il

documento; 

  Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 2011, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,  recante  «Contributo

per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno»; 

  Visto l’art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che

ha inserito il comma 10-bis all’art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.

559, stabilendo che:  «sono  considerati  carte  valori  i  prodotti,

individuati con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro

dell’economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei  seguenti

requisiti: 

    a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello  Stato

o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni,

certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita’    e

riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore

fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro

emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 

    b) sono realizzati con tecniche di sicurezza  o  con  impiego  di

carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero

con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente

alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un’idonea  protezione

dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»; 

  Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del  23

dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31  dicembre

2013, n. 305 recante «Individuazione  delle  carte  valori  ai  sensi

dell’art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio

1966, n.  559  e  successive  modificazioni  e  integrazioni»  ed  in

particolare l’allegato al decreto che indica al  n.  60  quali  carte

valori  «i  permessi  di  Soggiorno  per  stranieri   comunitari   ed

extracomunitari (elettronici)»; 

  Visto il verbale n. 11 del 24 giugno 2014 della Commissione per  la

determinazione dei  prezzi  delle  forniture  eseguite  dall’Istituto

Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  istituita,  presso   il

Ministero dell’economia e delle finanze, in  attuazione  del  decreto

del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione

economica del 5 febbraio 2001, con il quale la  predetta  Commissione

ha approvato il prezzo del nuovo permesso  di  soggiorno  elettronico

«PSE 380» nella misura  unitaria  di  euro  24,56  (iva  esclusa),  a

copertura dei costi per la loro produzione e per la  fornitura  delle

infrastrutture  e  dei  servizi  per  la  loro  personalizzazione   e

diffusione  sull’intero  territorio  nazionale   e   delle   relative

attrezzature hardware e software  necessarie  per  le  postazioni  di

rilascio  e  controllo,  per  i  Sistemi   Centrali   della   Polizia

Scientifica (AFIS) e per il CEN di Napoli; 

  Considerato che, in attuazione dell’art. 7-vicies quater, comma  6,

del decreto-legge n. 7/2005, e’  escluso  qualsiasi  onere  a  carico

della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che  Poste

italiane S.p.A. dovra’ fornire in base  alla  menzionata  convenzione

non dovra’ gravare sull’erario; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. L’importo delle spese per la  produzione  e  la  spedizione  del

nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE  380»,  nonche’  per  la

manutenzione necessaria all’espletamento  dei  servizi  connessi,  da

porre a carico dei soggetti richiedenti il documento, e’  determinato

in euro 24,56, al netto dell’IVA. 

  2. All’importo complessivo di cui al comma 1,  maggiorato  dell’IVA

nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la  commissione  di

euro 0,50, esente dall’I.V.A., prevista  dalla  Convenzione,  tra  il

Ministero dell’economia e delle finanze e le Poste  italiane  S.p.A.,

del 17 luglio 2015, citata in premessa. 

                               Art. 2 

 

  1. Gli importi di cui  all’art.  1  sono  riscossi  all’atto  della

presentazione della richiesta del permesso di soggiorno  elettronico,

mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402  intestato

al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro,

con causale «importo  per  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno

elettronico». 

  Il  presente  decreto  sara’  trasmesso  ai  competenti  Organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 10 marzo 2016 

 

                      Il Ministro dell’economia 

                           e delle finanze 

                               Padoan 

 

                      Il Ministro dell’interno 

                               Alfano 

 

                 Il Ministro per la semplificazione 

                    e la pubblica amministrazione 

                                Madia 

 

 

Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2016 

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.

726 

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Strage del 18 aprile, avviato il recupero del relitto con i corpi

“Ovunque è più sicuro di qua”, Cederna recita la casa dei profughi