Il prezzo del documento elettronico sale da 27,50 a 30,46 euro. Che si aggiungono alle altre spese e al contributo da 80 a 200 euro già giudicato “sproporzionato” dalla Corte di Giustizia. Inca Cgil: “Senza pudore”
Roma – 28 aprile 2016 – Regalo avvelenato del governo agli immigrati. Da oggi il permesso di soggiorno costa di più.
Un Decreto dei ministeri dell’Interno, dell’Economia e della Pubblica Amministrazione arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale (vedi sotto) ha ritoccato al rialzo il costo del nuovo Permesso di soggiorno elettronico (PSE 380) rilasciato in tutta Italia dallo scorso autunno, portandolo a 24,56 euro, ai quali vanno aggiunti l’Iva e 50 centesimi di commissione a Poste Italiane. Il totale fa 30,46 euro, a fronte dei 27,50 euro che si pagavano fino a ieri.
È solo una piccola parte dell’esborso richiesto agli stranieri in Italia, che sono tenuti a versare anche l’ormai famigerato (e ben più esoso) contributo per il rilascio/rinnovo del permesso, che va da 80 a 200 euro a seconda della durata del documento. Ecco allora che, tra costo del PSE e contributo, il prezzo sale a 110,46 euro per i permessi validi fino a un anno, a 130,46 per quelli da un anno a due anni e a 230,46 euro per quelli superiori a due anni, come la carta di soggiorno (permesso Ue per lungosoggornanti) e a quelli riservati ai dirigenti d’azienda.
Non è finita qui. A quella somma vanno infatti aggiunti altri 16 euro di marca da bollo e altri 30 euro che si pagano a Poste Italiane per il servizio di spedizione per assicurata del kit con la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Un salasso per tutti gli immigrati, aggravato dal fatto che la Corte di Giustizia Europea ha già giudicato “sproporzionato” e tale da ostacolare i diritti dei cittadini stranieri in Italia.
La sentenza della Corte di Giustizia, che ha accolto un ricorso presentato da Inca e Cgil, risale al 2 settembre scorso. Il governo avrebbe dovuto adeguarsi, abbassando l’importo del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso, ma in quasi 8 mesi non ha fatto nulla, ignorando anche le richieste che arrivavano dal Parlamento. Ora il nuovo aumento, con quei tre euro in più che al danno aggiungono anche la beffa.
“È un’ operazione senza pudore. Un modo paradossale di fare ulteriore cassa su chi gia’ contribuisce in modo cospicuo versando tasse e i contributi al bilancio dello Stato senza ottenerne uguali diritti e prestazioni corrispondenti” denunciano oggi Inca e Cgil. “Siamo alla presa in giro nei confronti degli stranieri gia’ chiamati a versare somme ingenti per poi richiederne subito dopo la restituzione sulla base della Sentenza della Corte di Giustizia Europea il cui giudizio è vincolante per lo Stato”.
Il patronato e il sindacato parlano di “una occasione persa dall’esecutivo per cancellare questa tassa ingiusta e riportare il costo del permesso di soggiorno ad una cifra al pari delle altre pratiche della Pubblica Amministrazione. L’INCA e la CGIL da tempo e per prime impegnate al contrasto di questa odiosa norma hanno avviato la campagna di inoltro delle domande di rimborso e invitano i lavoratori stranieri e famiglie nei propri uffici per ottenere la restituzione di quanto già versato da Gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto sull’ulteriore contributo”.
Elvio Pasca
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 marzo 2016
Determinazione del prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico
«PSE 380». (16A03203)
(GU n.97 del 27-4-2016)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento
dell’Istituto Poligrafico dello Stato» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto», e in particolare l’art. 10;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di
attuazione del predetto testo unico;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa’ per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 244, del 17 ottobre
2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a
decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e’ stato trasformato in
S.p.A.;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data
4 agosto 2003, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di
vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’innovazione e delle tecnologie, del 3 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004,
concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed
alle carte di soggiorno;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del 23 luglio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, concernente le
regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno;
Visto l’art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del
permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l’art. 7-vicies quater del medesimo decreto-legge n. 7/2005
che, tra l’altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e
spedizione del documento, nonche’ per la manutenzione necessaria
all’espletamento dei servizi connessi;
prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti
elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della
pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 12 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, con il
quale e’ stato stabilito l’importo dell’onere a carico
dell’interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta
di soggiorno nell’ambito della convenzione, stipulata ai sensi
dell’art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il
Ministero dell’interno e Poste italiane S.p.A.;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, del 4 aprile 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006, recante
«Determinazione dell’importo delle spese da porre a carico dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione
della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di
paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in
data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163. S.O.
del 16 luglio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni
sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;
Visto il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile
2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno
nell’Unione europea» (di seguito: «PSE 380»);
Vista la convenzione stipulata in data 17 luglio 2015 tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per
gli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi di
soggiorno elettronici, la quale riconosce, tra l’altro, a Poste
Italiane S.p.A., per la prestazione del servizio, un corrispettivo
pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, comma 1 del
D.P.R. n. 633/1972, per ciascun richiedente il permesso di soggiorno
elettronico. Il pagamento della citata somma di euro 0,50 e’
ricompreso nell’importo versato dal richiedente al netto della
commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, l’art. 1, comma 22,
lettere b) e n), con cui e’ stata prevista, in aggiunta al costo del
documento elettronico, la fissazione di un contributo da porre,
anch’esso, a carico dei cittadini extracomunitari che richiedono il
documento;
Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, recante «Contributo
per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno»;
Visto l’art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
ha inserito il comma 10-bis all’art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che: «sono considerati carte valori i prodotti,
individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato
o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni,
certificazioni, abilitazioni, documenti di identita’ e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore
fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente
alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
2013, n. 305 recante «Individuazione delle carte valori ai sensi
dell’art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni» ed in
particolare l’allegato al decreto che indica al n. 60 quali carte
valori «i permessi di Soggiorno per stranieri comunitari ed
extracomunitari (elettronici)»;
Visto il verbale n. 11 del 24 giugno 2014 della Commissione per la
determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione del decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 5 febbraio 2001, con il quale la predetta Commissione
ha approvato il prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico
«PSE 380» nella misura unitaria di euro 24,56 (iva esclusa), a
copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle
infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e
diffusione sull’intero territorio nazionale e delle relative
attrezzature hardware e software necessarie per le postazioni di
rilascio e controllo, per i Sistemi Centrali della Polizia
Scientifica (AFIS) e per il CEN di Napoli;
Considerato che, in attuazione dell’art. 7-vicies quater, comma 6,
del decreto-legge n. 7/2005, e’ escluso qualsiasi onere a carico
della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste
italiane S.p.A. dovra’ fornire in base alla menzionata convenzione
non dovra’ gravare sull’erario;
Decreta:
Art. 1
1. L’importo delle spese per la produzione e la spedizione del
nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380», nonche’ per la
manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi, da
porre a carico dei soggetti richiedenti il documento, e’ determinato
in euro 24,56, al netto dell’IVA.
2. All’importo complessivo di cui al comma 1, maggiorato dell’IVA
nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di
euro 0,50, esente dall’I.V.A., prevista dalla Convenzione, tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e le Poste italiane S.p.A.,
del 17 luglio 2015, citata in premessa.
Art. 2
1. Gli importi di cui all’art. 1 sono riscossi all’atto della
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico,
mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402 intestato
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro,
con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno
elettronico».
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti Organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 marzo 2016
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell’interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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