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“Regolarizzare anche gli espulsi condannati”

Il Tar di Firenze: "Il reato non è tra i motivi ostativi". Sconfessata la circolare di Manganelli

Roma – 23 aprile 2010 – Una condanna per il reato previsto dall’"art.14 co. 3-ter del D.Lgs. n. 286/98" non appare "riconducibile al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare". Tradotto per i comuni mortali, vuol dire che può essere regolarizzato anche chi è stato condannato per non aver obbedito a un foglio di via.

La pensano così a Firenze i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, che mercoledì scorso hanno sospeso il rigetto di tre domande di regolarizzazione. Una misura cautelare, in attesa del giudizio di merito sui ricorsi, ma le cui motivazioni fanno scricchiolare la linea dura adottata ormai da tutte le Questure d’Italia.

La legge dice che non si possono regolarizzare colf e badanti condannate "per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381" del codice di procedura penale, per i quali si procede con l’arresto facoltativo o obbligatorio in flagranza.

Una circolare firmata un mese fa dal capo della Polizia Antonio Manganelli, inserisce in questa categoria anche chi è stato condannato perché  era rimasto in Italia "in violazione dell’ordine impartito dal Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni". Per i giudici del Tar non è così, quel reato "non pare sic e simpliciter assimilabile" a quelli previsti dagli articoli 380 e 381 del codice penale. 

L’interpretazione del Tar è in linea con quella dei giuristi che hanno promosso un appello online contro l’esclusione dalla regolarizzazione degli espulsi condannati. La stessa richiesta è contenuta in un’ interpellanza urgente al ministro dell’Interno presentata da Livia Turco e altri deputati del Partito Democratico. Basterà a far cambiare idea a Maroni e Manganelli?

Scarica le ordinanze del Tar Toscana

Elvio Pasca

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