10 gennaio 2012 – Dal Luglio del 2010 è attiva la CAS.SA.COLF.( ovvero cassa di assistenza sanitaria dei lavoratori domestici). Si tratta di un apposito strumento istituito a seguito dell’accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL FIDALDO e DOMINA che consente ai lavoratori domestici di ricevere delle indennità nel caso di assistenza sanitaria, ed ai datori di lavoro di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile nel caso di infortunio del lavoratore.
Cos’è la CAS.SA.COLF
CAS.SA. COLF è una cassa sanitaria per i lavoratori domestici, cioè per tutti i lavoratori ai quali cui viene applicato il contratto collettivo sul lavoro domestico. L’iscrizione alla cassa è obbligatoria per tutti i dipendenti, il cui rapporto di lavoro rientri nelle categorie disciplinate dal contratto collettivo nazionale. Alla cassa sono iscritti anche i datori di lavoro.
L’iscrizione alla cassa, consente di beneficiare di una serie di prestazioni finalizzate all’ assistenza sanitaria per i lavoratori ed alla copertura assicurativa per responsabilità civile dei datori di lavoro.
L’iscrizione, il funzionamento e le prestazioni erogate dalla cassacolf, sono disciplinate da un regolamento consultabile su un apposito sito internet (www.cassacolf.it).
Iscrizione alla CAS.SA.COLF
Per essere iscritti alla CAS.SA. COLF non è necessario compilare alcun modulo. Per poter beneficiare delle prestazioni è infatti sufficiente dimostrare di aver pagato all’INPS i relativi contributi. Sul sito www.cassacolf.it è però presente un modulo con cui si può segnalare l’iscrizione.
I versamenti dei contributi CAS.SA.COLF si effettuano in coincidenza con il versamento dei contributi INPS (il contributo da versare alla CAS.SA. COLF viene definito come contributo di assistenza contrattuale). Il pagamento, può essere effettuato in diverse modalità: tramite i soggetti che aderiscono alle convenzioni “Reti amiche” (tabaccherie con logo servizi INPS; sportelli bancari Unicredit); tramite l’accesso al sito internet dell’INPS (www.inps.it) nella sezione servizi on line; tramite bollettino MAV da scaricare dal sito internet INPS alla sezione servizi on line; contattando il contact center dell’INPS.
La misura oraria del contributo da versare è di € 0,03 di cui € 0,01 a carico del lavoratore. Per il versamento dei contributi di assistenza contrattuale, nei moduli di versamento, deve essere indicato il codice F2.
I contributi di assistenza contrattuale vanno versati con periodicità trimestrale all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).Il versamento dei contributi di assistenza contrattuale, che effettua il datore di lavoro, deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi obbligatori.
Le prestazioni per i lavoratori dipendenti
Le prestazioni cui dà diritto l’iscrizione alla Cassacolf, indicate dal regolamento sono:
– Indennità Giornaliera in caso di Ricovero con intervento chirurgico;
– Indennità Giornaliera in caso di Ricovero senza intervento chirurgico;
– Indennità Giornaliera in caso di Ricovero per parto;
– Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza.
In caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia, infortunio o parto, in istituti di cura pubblici o privati, il dipendente iscritto ha diritto alla corresponsione di un’indennità di € 20,00 per ciascun giorno di ricovero successivo al 2° giorno e per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno civile.
Tale indennità non è corrisposta in caso di ricovero in forma di day-hospital.
In caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia od infortunio o parto con intervento chirurgico, in istituti di cura pubblici o privati, di durata pari o superiore a 3 giorni, il dipendente ha diritto ad una indennità di € 20,00 per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico, dopo la dimissione dall’istituto di cura, qualora non sia stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa ed indipendentemente da tale limitazione qualora si tratti di convalescenza conseguente a parto con intervento chirurgico.
Tale indennità viene corrisposta per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico con un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile.
Il regolamento provvede inoltre a dare una serie di definizioni su cosa debba intendersi per infortunio, malattia, malformazione, difetto fisico.
In altri casi l’indennità non è corrisposta.
Si tratta dei casi di ricovero per:
• cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
• cura delle malattie mentali;
• protesi dentarie, cura delle paradontopatie, cure dentarie ed accertamenti odontoiatrici;
• prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
• ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
• accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
• ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
• interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
• trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
• infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
• infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
• conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
• conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
• terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
Inoltre, attraverso l’iscrizione alla CAS.SA.COLF sono rimborsati integralmente ai dipendenti iscritti i tickets sanitari, nel limite di € 300,00 per persona e per anno civile, relativi alle prestazioni di alta specializzazione, effettuate presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate (le prestazioni di alta specializzazione sono indicate nell’allegato A) al regolamento e sono consultabili sul sito internet www.cassacolf.it).
Le prestazioni per i datori di lavoro
In forza dell’iscrizione a CAS.SA.COLF il datore di lavoro è garantito dagli infortuni del lavoratore, dalla stipula di una polizza assicurativa con copertura per la responsabilità civile.
Il diritto alla prestazione
Il diritto alle prestazioni per il lavoratore matura dopo un anno di contribuzione alla cassa, anche da parte di più datori di lavoro, purchè l’importo complessivo dei contributi di assistenza contrattuale versati, non sia inferiore a € 25,00.
Il datore di lavoro ha diritto alle prestazioni qualora abbia regolarmente versato con continuità contributi di assistenza contrattuale, anche a nome di differenti dipendenti del settore domestico, sia nei quattro trimestri precedenti quello durante il quale è avvenuto l’infortunio, sia nel trimestre in cui l’infortunio è avvenuto. Anche per quanto riguarda il datore di lavoro, il diritto alla prestazione è subordinato ad un versamento complessivo del contributo pari ad un valore minimo di € 25,00.
Sia i dipendenti sia i datori di lavoro non hanno diritto alle rispettive prestazioni relativamente agli eventi (rispettivamente ricovero, pagamento di ticket, infortunio) avvenuti durante il primo trimestre di iscrizione alla CAS.SA.COLF. Se, l’evento al quale la prestazione si riferisce, avviene durante il secondo trimestre, oppure durante il terzo trimestre oppure durante il quarto trimestre dall’inizio dell’iscrizione, la prestazione sarà erogata solo dopo che siano stati versati regolarmente e continuativamente i contributi di assistenza contrattuale per quattro trimestri a far capo dall’iscrizione e la relativa documentazione che attesti l’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale sia pervenuta alla CAS.SA.COLF.
Modalità di richiesta dei rimborsi
Il Regolamento, agli articoli 9,10 ed 11 disciplina le modalità di richieste dei rimborsi per le prestazioni cui dà diritto l’iscrizione alla Cassa ed i documenti necessari. In particolare, gli articoli 9 e 10 si riferiscono alle richieste per i rimborsi da parte dei lavoratori dipendenti, mentre l’articolo 11 si riferisce alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire della copertura assicurativa in caso di infortunio del dipendente.
Erogazione delle indennità
L’erogazione delle indennità giornaliere di ricovero e/o di eventuale convalescenza, nonché il rimborso delle spese sostenute per tickets di alta specializzazione avverrà esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato al beneficiario oppure mediante invio di assegno circolare non trasferibile, naturalmente intestato al beneficiario.
Prescrizione
Infine per quanto riguarda la possibilità di accedere alle prestazioni, è opportuno evidenziare che il diritto degli iscritti alle prestazioni della CAS.SA.COLF si prescrive in 18 mesi; il diritto alle prestazioni assicurative si prescrive nei termini di legge.
Avv. Andrea De Rossi