Roma – 15 dicembre 2011 – Il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, l’origine nazionale o etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di individui o gruppi, è un pregiudizio, una forma irrazionale di intolleranza, ma è anche e soprattutto un crimine punito dalla legge italiana.
La costituzione italiana condanna ogni forma di razzismo, e all’articolo 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E per cittadini si intendono anche quelli stranieri che si trovano nel nostro Paese.
L’uguaglianza tra le persone è alla base di ogni società democratica la quale deve, quindi, provvedere attraverso le proprie istituzioni a prevenire e tutelare l’intera collettività da atti o comportamenti discriminatori.
Espressione di questa esigenza sono le innumerevoli leggi a livello nazionale, comunitario e internazionale, che nel corso degli anni hanno gettato le basi per contrastare sempre più il razzismo (L. 654/1975; D. Lgs. 215/2003 e D. Lgs. 216/2003 attuativi di direttive comunitarie; D. Lgs. 198/2006).
Considerata la gravità di tale fenomeno, sono previste delle pene molto dure per i colpevoli.
Secondo la legge n.654 del 1975 chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro.
Mentre chiunque commette o istiga a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza per gli stessi motivi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Riconoscere le discriminazioni
Ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o la convinzione religiosa è considerato dalla legge italiana discriminatorio (art.43 del d.lgs. 286/98).
Si tratta di un comportamento illegittimo anche se non è intenzionale, perché comunque distrugge o compromette il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Spesso è difficile valutare ciò che è considerata discriminazione e quindi razzismo. Per questa ragione la legge si è preoccupata di definire meglio questo concetto oltre che di fornire una tutela specifica per quelle discriminazioni che si verificano nei luoghi di lavoro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o con esercenti commerciali.
Compie un atto di discriminazione:
1) il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
2) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenenza ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (prezzi differenziati al bar);
3) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso al lavoro, all’abitazione, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia , soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad un determinata razza, religione, etnia o nazionalità (locazione di immobili);
4) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Cosa fare quando si subisce una discriminazione
Azione Civile
Chi è stato vittima di un atto discriminatorio da parte di un privato o di un ufficio pubblico può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.
A tal fine la vittima della discriminazione può presentare, personalmente o avvalendosi di un Avvocato o di un associazione, un ricorso presso la cancelleria del Tribunale Civile della città in cui dimora.
A supporto delle prove fondamento del ricorso possono essere forniti anche elementi desunti da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori (es. assunzioni, regimi contributivi, assegnazione delle mansioni e qualifiche, trasferimenti, licenziamenti, ecc. dell’azienda interessata).
Spetta poi al convenuto (colui che ha commesso l’atto discriminatorio) provare l’insussistenza della discriminazione.
Il giudice, una volta accertato che c’è stato un atto discriminatorio, accoglie il ricorso ordinando che si ponga fine al comportamento discriminatorio e che ne vengano rimossi gli effetti. Potrà inoltre condannare il colpevole a risarcire i danni eventualmente subiti, anche non patrimoniali.
Il giudice può, inoltre, ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale.
In caso di condanne a carico di datori di lavoro che abbiano avuto dei benefici monetari sia statali che regionali, o che abbiano contratti di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche, servizi o forniture, il giudice comunica i provvedimenti alle amministrazioni che hanno disposto la concessione del beneficio o l’appalto.
Il beneficio può, quindi, essere revocato e, nei casi più gravi di discriminazione, può essere disposta l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni (finanziarie o creditizie) o da qualsiasi appalto.
Azione Penale
Insieme al diritto di chiedere la cessazione del comportamento, è prevista la possibilità di presentare una denuncia/querela al Tribunale Penale del luogo in cui si è verificato l’evento oggetto del reato con cui chiedere l’arresto di chi commette una discriminazione.
Anche in questo caso il giudice, dopo aver accertato la responsabilità di chi ha commesso il reato, può disporre il risarcimento dei danni materiali e morali a favore della vittima del reato che si sia costituito parte civile nel processo.
Inoltre il giudice può disporre, ulteriormente alla pena, sanzioni accessorie che prevedono obblighi particolari per il colpevole.
Questi potrà essere obbligato a prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità di pubblica utilità; potrà prevedersi la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno; potrà disporsi il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative.
Avv. Mascia Salvatore