Menu

Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia

in

ASpI: la nuova indennità di disoccupazione

6 febbraio 2013 – A decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico) che abbiano involontariamente perso la propria occupazione spetta un’indennità mensile denominata ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria.

Al fine del riconoscimento della prestazione ASpI i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  1. siano in stato di disoccupazione
  2. lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
  3. possano far valere almeno due anni di assicurazione: per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione;
  4. possano far valere almeno un anno di assicurazione contro la disoccupazione (contributo DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Misura della prestazione
L’indennità è rapportata a una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

L’indennità ASpI è rapportata alla retribuzione media mensile, come sopra individuata, ed è pari:

  • al 75% nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di € 1.180,00 mensili;
  • nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’importo è pari al 75% di 1180€ incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

All’indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Durata della prestazione
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni.

Mini-ASpI
La mini-Aspi è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con i requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013.

Tale prestazione è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

  • possano far valere lo status di disoccupato;
  • possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria.

È opportuno chiarire che non è richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.

L’indennità denominata mini-ASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Relativamente alla misura
della prestazione viene applicata la medesima disciplina dell’indennità ASpI.

Per fruire dell’indennità i richiedenti debbono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

Dott. Massimiliano Matteucci
www.studiomatteucci.org

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]
Exit mobile version