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Matrimonio. Ecco come sposarsi in Italia

1) MATRIMONIO TRA UN CITTADINO STRANIERO E UN CITTADINO ITALIANO O TRA DUE CITTADINI STRANIERI DI CUI ALMENO UNO REGOLARMENTE PRESENTE IN ITALIA

Chi si sposa in Italia anche se straniero è soggetto alla legislazione Italiana in materia di diritto di famiglia.

 

Per sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un cittadino extracomunitario, non è necessario avere il permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità in corso di validità (es. passaporto)

Cosa fare
Il cittadino extracomunitario che vuole sposarsi in Italia deve richiedere presso il Consolato o l’Ambasciata  del suo Paese in Italia il nulla-osta alle nozze. Il nulla osta è una dichiarazione dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio.
Una volta ottenuto il nulla osta alle nozze, è necessario recarsi presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura per far autenticare la firma dell’ambasciatore o del Console.

Bisogna tener presente che alcune Ambasciate o Consolati stranieri in Italia non rilasciano il nulla osta al cittadino straniero  se non è in possesso di un permesso di soggiorno e di un passaporto.
In questi casi, visto che il nulla osta alle nozze è un documento necessario per potersi sposare in Italia, il cittadino straniero dovrà recarsi nel proprio paese per richiederlo presso gli uffici competenti.

Se ci si intende sposare secondo il culto cattolico o  secondo altri culti ammessi dallo Stato italiano sarà necessario fare una richiesta al parroco o al ministro del culto che  celebrerà il matrimonio.

Una volta ottenuto il nulla-osta, e dopo averlo legalizzato in Prefettura, il cittadino straniero dovrà recarsi, insieme al suo futuro coniuge, all’Ufficio Matrimoni dell’Anagrafe centrale del Comune di residenza (se non si ha la residenza il comune sarà quello del cittadino con residenza) e presentare la seguente documentazione:

1.    documento di identità in corso di validità di entrambi i futuri sposi;
2.    certificato di nascita  autenticato dall’Ambasciata del Paese di provenienza;
3.    nulla-osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata;
4.    autocertificazione di stato libero e residenza
5.    richiesta consegnata al parroco o al ministro del  altro culto che  celebrerà il matrimonio.

L’Ufficiale dello Stato civile fisserà, quindi, l’appuntamento per il giuramento.

Nel giorno fissato per il giuramento ci si scambierà pubblicamente la promessa di matrimonio dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile. Al giuramento devono essere presenti due testimoni per ciascun coniuge. In caso di testimoni stranieri essi dovranno possedere un valido permesso di soggiorno.
Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile richiedere la presenza di un interprete.

L’Ufficio provvederà poi alla pubblicazione, cioè esporrà  nell’Albo pretorio del Comune un foglio con i nomi dei futuri sposi e il luogo in cui si sposeranno.
Trascorsi 8 giorni (comprendenti almeno 2 domeniche) dalla pubblicazione, l’Ufficio Matrimoni  rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione.
Questo documento dovrà essere consegnato, entro il termine di 180 giorni, all’Ufficiale dello Stato civile presso il Comune di residenza per fissare la data del matrimonio.

Esistono dei casi particolari nei quali ci sono delle differenze rispetto alle regole generali.

– stranieri riconosciuti rifugiati sotto la Convenzione di Ginevra :
Se il cittadino straniero è stato riconosciuto rifugiato deve richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. ( Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) presentando un atto notorio fatto in Prefettura con l’indicazione di nome, cognome, stato di provenienza e stato civile dei due testimoni con documento di identità.

– cittadini USA
Se il cittadino è statunitense, al posto del nulla osta, dovrà presentare una dichiarazione giurata resa davanti al Console U.S.A. con firma autenticata in Prefettura, atto notorio reso davanti al Giudice unico e certificato di nascita.

SEPARAZIONE DEI BENI O COMUNIONE DEI BENI

Secondo la legge italiana tutti i redditi prodotti e i beni acquistati da uno dei coniugi dopo il matrimonio sono di proprietà di entrambi i coniugi (comunione dei beni). Se gli sposi preferiscono invece la separazione dei beni è necessario che lo dichiarino al momento del matrimonio.

2) MATRIMONIO TRA DUE CITTADINI STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA
Nel caso di due cittadini stranieri che non abbiamo permesso di soggiorno o residenza in Italia, il matrimonio può essere celebrato solo presso l’Ambasciata o il Consolato del proprio Paese nel territorio italiano.
In tale caso varranno le norme previste dal proprio Stato di appartenenza per i documenti necessari.
Il matrimonio, in questo caso, non da diritto ad un permesso di soggiorno italiano.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Una volta contratto matrimonio con un cittadino italiano il cittadino straniero ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima del matrimonio era un cittadino clandestino o irregolare.
Se possiede un permesso di soggiorno per qualsiasi altro motivo potrà richiedere la conversione del proprio permesso in un permesso per motivi familiari utilizzando il kit da spedire in Questura tramite gli uffici postali abilitati.
Se, invece, non possiede alcun permesso di soggiorno il cittadino straniero non può essere espulso e può comunque chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari recandosi direttamente in Questura, Ufficio Centrale, per richiedere il permesso.

In questo caso la documentazione da presentare:
1.    marca da bollo da 14.62 euro.
2.    4 foto formato tessera.
3.    autocertificazione del cittadino italiano attestante la convivenza e l’avvenuto matrimonio.
4.    fotocopia del passaporto

Questo permesso viene rilasciato solo dopo aver effettuato gli accertamenti sulla reale convivenza presso l’abitazione dichiarata al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, il titolare può lavorare, iscriversi ad un corso di studi, usufruire dell’assistenza sanitaria, ecc.

Cosa succede se rifiutano il rilascio del permesso:
Contro il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi familiari si può presentare ricorso al giudice del Tribunale del luogo in cui si risiede.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

Revoca del permesso di soggiorno:
Il permesso di soggiorno rilasciato è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza, a meno che dal matrimonio non siano nati figli.

Bisogna tener presente che in caso di matrimonio di cittadino straniero con cittadino italiano, la legge italiana prevede il diritto al rilascio della “carta di soggiorno del familiare di cittadino Ue”, presentando in Questura  oppure inviando il kit tramite gli uffici postali abilitati, la stessa documentazione prevista per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Conversione del permesso di soggiorno:
in caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

La cittadinanza italiana per matrimonio
Il cittadino straniero coniugato con cittadino italiano non acquista la cittadinanza italiana automaticamente ma deve presentare apposita richiesta presso l’ufficio della Prefettura. Questa richiesta può essere presentata solo dopo che siano trascorsi due anni dalla celebrazione del matrimonio purché chi presenta la richiesta sia regolarmente residente da almeno due anni (un anno se se dal matrimonio sono nati figli).
Se il cittadino straniero coniugato con il cittadino italiano non possiede la residenza dopo il matrimonio, appena ottenuto il rilascio del permesso per motivi familiari, può chiedere l’iscrizione della residenza presso l’ufficio Anagrafe del Comune.

Attenzione: il riconoscimento della cittadinanza italiana è subordinato alla verifica, da parte del Ministero dell’Interno, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge (convivenza e matrimonio ancora in essere ) fino al momento dell’adozione del decreto di riconoscimento.

Cittadinanza per matrimonio. Che documenti servono?

Avv. Mascia Salvatore
 

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